Le cause di scioglimento e la loro operatività
Il contratto di società, come ogni altro contratto, può sciogliersi per volontà dei contraenti o per cause previste dalla legge o dal contratto stesso. La legge prevede (art.2272) le seguenti cause di scioglimento della società:
a) il decorso del termine di durata
b) l conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo
c) la volontà di tutti i soci
d) il venir meno della pluralità dei soci e la mancata ricostituzione della pluralità entro sei mesi
e) i fatti considerati nel contratto sociale come causa di scioglimento.
A queste cause si devono aggiungere
f) il venir meno a seguito dello scioglimento del rapporto con un socio di un conferimento essenziale
g) per le società i nome collettivo o in accomandita semplice il provvedimento dell’autorità governativa e la dichiarazione di fallimento
h) per le società in accomandita semplice il venir meno di tutti i soci accomandatari o accomandanti salvo l’ipotesi in cui venendo a mancare tutti i secondi venga nominato un amministratore provvisorio nei sei mesi concessi per la sostituzione.
Le cause di scioglimento producono effetti identici senza distinzione tra cause legali e cause contrattuali anche se può essere diversa la loro operatività in quanto la legge può stabilire che l’operatività si abbia solo a determinate condizioni o decorso un determinato termine.
Operatività ex nunc dello scioglimento e liquidazione della società
Lo scioglimento della società opera ex nunc e quindi determina il venir meno del contratto come fonte di obbligazione per l’esercizio futuro della società ma non elimina i rapporti sorti anteriormente allo scioglimento ponendo anzi la necessità di una loro definizione. Il contratto sociale quindi non obbliga più i soci a svolgere in comune una attività economica ma li obbliga al regolamento dei rapporti sorti con i terzi prima dello scioglimento. Infatti prima che i soci possano provvedere alla ripartizione tra loro del patrimonio della società è necessaria una fase, detta di liquidazione. In cui si provvede alla definizione dei rapporti con i terzi
Effetti dello scioglimento rispetto ai soci, ai creditori particolari, agli amministratori
Lo scioglimento del contratto quindi non determina subito l’estinzione della società ma il passaggio dalla fase attiva alla fase di liquidazione. Per quanto riguarda i soci gli effetti del contratto sociale rimangono solo per quanto riguarda la definizione dei rapporti sociali preesistenti e a loro favore sorge il diritto alla liquidazione della quota. Per la definizione di essa la legge considera due elementi: il valore del conferimento e la parte che spetta al socio degli utili,in quanto non sempre questa seconda come sappiamo è proporzionale alla prima. Pertanto si provvede prima al rimborso dei conferimenti e in seguito alla ripartizione degli utili. Nel caso la gestione si sia conclusa con una perdita la determinazione della quota del socio singolo deve farsi sulla base del valore del conferimento e della parte che grava sul socio nelle perdite.
Per quanto riguarda i creditori particolari del socio viene meno la possibilità di chiedere la liquidazione della sua quota (ovviamente nelle ipotesi in cui ciò sia ammesso). Per quanto riguarda gli amministratori il loro potere si riduce agli atti necessari per conservare il patrimonio in attesa che si avvii la liquidazione, momento in cui i liquidatori prenderanno il posto degli amministratori. Ne deriva che anche il loro potere di rappresentanza è limitato, limitazione che però sarà opponibile ai terzi solo se siano stati adempiuti gli obblighi di pubblicità (legale o di fatto secondo il tipo di società)- Le modalità della liquidazione possono essere stabilite in accordo tra i soci o nel contratto sociale e quindi la disciplina legale si applicherà solo in mancanza di un diverso accordo tra i soci.
I liquidatori: nomina, poteri, compiti
Compito dei liquidatori è quello di definire i rapporti della società con i terzi al fine di consentire la ripartizione del patrimonio residuo tra i soci. La posizione giuridica dei liquidatori è analoga a quella degli amministratori di cui assumono gli obblighi e le responsabilità. I liquidatori sono nominati dai soci nel contratto sociale o al momento dello scioglimento della società e in caso di disaccordo tra di essi dal presidente del tribunale. Possono essere revocati dai soci, o nel caso di giusta causa dal tribunale, su richiesta di uno di essi. La nomina e la revoca dei liquidatori devono essere portate a conoscenza con mezzi idonei (società semplice) o attraverso la pubblicità legale.
All’atto dell’inizio della liquidazione i liquidatori devono prendere in consegna dagli amministratori i beni e i documenti sociali e redigere con loro un inventario dal quale risulti lo stato patrimoniale e il conto economico della società- La legge stabilisce che i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione (e tale potere non può essere limitato neanche dalla volontà dei soci), stabilisce che, se i soci non decidono diversamente, possono avere l potere di vendere anche in blocco i beni della società e fare transazioni o compromessi.
La legge esclude invece il potere dei liquidatori di intraprendere nuove operazioni (e cioè di compiere atti che comportino uno svolgimento dell’attività speculativa che formava oggetto della società) Se i liquidatori contravvengono a tale divieto rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi mentre gli atti da loro compiuti non vincolano invece la società. I liquidatori rappresentano la società anche in giudizio.
Necessità della definizione dei rapporti con i terzi
La funzione dei liquidatori è come si è detto di definire i rapporti della società con i terzi ma essi possono anche provvedere a predisporre un piano di riparto del residuo dei beni della società tra i soci. La legge vieta però che i liquidatori possano ripartire tra i soci i beni sociali finchè non siano stati pagati tutti i creditori o accantonate le somme necessarie per pagarli. La violazione di tale divieto comporta la responsabilità dei liquidatori qualora il mancato pagamento dei creditori sia derivato da loro colpa grave o dolo, Accanto alla responsabilità civile la legge prevede anche una responsabilità penale qualora i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci, provochino danni ai creditori sociali.
La violazione del divieto non comporta invece la invalidità della ripartizione o la possibilità di considerare la società come non estinta fermo restando che i creditori potranno far valere i loro crediti nei confronti dei soci, nei limiti della quota di liquidazione (in caso di soci senza responsabilità) o integralmente (nel caso di soci illimitatamente responsabili). Al fine di soddisfare i creditori sociali i liquidatori possono chiedere ai soci i conferimenti eventualmente ancora non versati e le somme ancora necessarie, nei limiti delle responsabilità dei soci e in proporzione alla parte di ciascuno nelle perdite. Nello stesso modo si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente.
La realizzazione della quota del socio: bilancio finale di liquidazione e piano di riparto
Dopo la definizione dei rapporti con i terzi la liquidazione è chiusa e i liquidatori devono redarre il bilancio finale di liquidazione dopo di che i soci hanno il diritto di dividersi il patrimonio restante in proporzione alle loro quote. liquidatori dopo aver redatto il bilancio di liquidazione predispongono un piano di riparto sottoponendolo alla approvazione dei soci (tale approvazione è tacita nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice e quindi il bilancio e il piano di riparto si considerano approvati se non impugnati entro due mesi dalla comunicazione).
Approvato il bilancio la società si estingue e i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Avvenuta la cancellazione i creditori ancora insoddisfatti non possono più rivolgersi alla società ma possono agire nei confronti dei soci (nei limiti delle loro responsabilità) e nei confronti dei liquidatori in caso di colpa di essi. Dalla cancellazione decorre il termine di un anno entro il quale la società può essere dichiarata fallita.