Il potere di amministrazione è un potere derivato in quanto conseguente alla attribuzione fatta dai soci nel contratto sociale. Se l’atto costitutivo non dispone nulla in proposito  il potere di amministrazione spetta per legge a tutti i soci illimitatamente responsabili, in caso contrario o la nomina è contenuta nello stesso atto costitutivo o in questo sono contenute le norme per la nomina degli amministratori stessi.

La legge non regola neanche la cessazione e sostituzione degli amministratori limitandosi a dettare alcune norme in relazione alla revoca, per la quale dobbiamo distinguere tre ipotesi:

a) se in assenza di statuizioni nell’atto costitutivo il potere di amministrazione spetta a tutti i soci illimitatamente responsabili  il potere di amministrazione del socio singolo non può venire meno se non per uscita dal socio dalla società o per modifica dell’atto costitutivo e la revoca del potere di amministrazione può avvenire solo per giusta causa.

b)Se  l’atto costitutivo contiene la nomina degli amministratori la legge dispone che l’amministratore può essere revocato solo per giusta causa.

c) se l’amministratore è nominato con atto separato può essere revocato secondo le norme sul mandato e quindi in qualunque tempo solo che se essa viene disposta senza giusta causa o senza giusto preavviso ha diritto al risarcimento del danno.

Per quanto riguarda le società in accomandita semplice la legge dispone che se l’amministratore è nominato con atto separato (e l’atto costitutivo non dispone al riguardo) per la nomina dell’amministratore è necessario il consenso dei soci accomandatari e l’approvazione dei soci accomandanti che rappresentano la maggioranza del capitale da loro sottoscritto.  La stessa modalità è richiesta in questo tipo di società anche per la revoca dell’amministratore.

Particolari problemi in ordine alla nomina e revoca degli amministratori

Il primo problema che dobbiamo porci è se può essere nominato amministratore un non socio. In mancanza di una espressa disposizione di legge che lo vieti non possiamo escludere tale possibilità (ad eccezione della società in accomandita semplice dove gli amministratori possono essere solo soci illimitatamente responsabili).  Un altro problema rilevante riguarda le modalità con cui la revoca può essere effettuata. In mancanza di espresse disposizioni di legge in proposito potremmo dire che, se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revoca, salvo il caso di giusta causa, preveda il consenso di tutti coloro che il potere stesso hanno conferito.

Nulla vieta però che nell’atto costitutivo si stabilisca che la revoca possa essere operata con il consenso della maggioranza dei soci. Se invece esiste una giusta causa la revoca dell’amministratore può essere richiesta dal ciascun socio ma in tal caso è necessario anche l’accertamento giudiziale della esistenza di tale giusta causa.

Le modalità di esercizio del potere di amministrazione

Essendo il potere di amministrazione connaturato alla posizione di socio illimitatamente responsabile, la legge prevede, che salva diversa pattuizione,  il potere di amministrazione spetti ad ogni socio illimitatamente responsabile disgiuntamente dagli altri.  L’atto costitutivo può però stabilire diversamente  e quindi attribuire il potere a tutti o alcuni dei soci congiuntamente tra di loro o stabilire che per alcuni atti il potere spetti a tutti o alcuni disgiuntamente e congiuntamente per gli altri o alla maggioranza per altri ancora.  La legge prevede alcune ipotesi che valgono quando l’atto costitutivo non disciplini al proposito.

Nel caso di amministrazione disgiuntiva la legge attribuisce a ciascuno dei soci amministratori la facoltà di opporsi alle operazioni che un altro socio amministratore intende compiere lasciando alla maggioranza dei soci la decisione sulla opposizione.  Nel caso di amministrazione congiuntiva la legge prevede che in casi urgenti e al fine di evitare un danno alla società, qualora gli altri amministratori non possano essere sentiti preventivamente un singolo amministratore possa compiere da solo gli atti di amministrazione. Nel caso in cui il potere di amministrazione sia attribuito alla maggioranza dei soci la legge prevede che qualora tale maggioranza non sia precisata nell’atto costitutivo debba essere calcolata per quote di interesse e quindi in relazione alla parte che ciascun socio ha negli utili

 

Posizione giuridica degli amministratori

La posizione degli amministratori è equiparata a quella dei mandatari dei quali hanno diritti ed obblighi. Ne deriva un diritto dell’amministratore ad un compenso e il suo diritto a rinunciare all’incarico anche se assunto a tempo determinato.  Gli amministratori devono esercitare le loro funzioni personalmente, usando nel loro espletamento la diligenza media ed adempiere agli obblighi derivanti dalla legge e dal contratto.

Responsabilità degli amministratori

In caso di violazione dei loro obblighi la legge prevede che gli amministratori rispondano solidalmente nei confronti della società a meno che non dimostrino di essere esenti da colpa.  Si tratta di una norma prevista per le società di capitali la cui estensione alla società di persone solleva qualche dubbio. Infatti una responsabilità solidale si giustifica quando l’amministrazione si attua collegialmente o congiuntamente e quindi non ha molto senso nelle società di persone dove l’ipotesi normale è quella dell’amministrazione disgiuntiva e inoltre quando generalmente il potere di amministrazione spetta a tutti i soci illimitatamente responsabili  la portata pratica della norma si rivela nulla in quanto su tutti i soci verrebbero a ricadere le conseguenze della cattiva amministrazione della società.

La norma ha quindi portata pratica quando l’amministrazione viene conferita ad alcuni soci ( e non a tutti) e nelle ipotesi in cui si tratti di escludere la responsabilità di un singolo amministratore in quanto esente da colpa.  Analogamente a quanto previsto per le società di capitali la responsabilità è nei confronti della società ma la legge non spiega come e in quale modo la società possa farla valere. Infatti si deve escludere che a proporre l’azione siano gli stessi amministratori o la collettività dei soci in quanto la legge non prevede una manifestazione di volontà della collettività dei soci, né è stabilito quali soci debbano parteciparvi (tutti i soci o tutti esclusi gli amministratori?) e quale maggioranza sia necessaria. Si deve quindi interpretare la norma nel senso che l’azione spetti al socio, non inteso come singolo, ma come membro della collettività danneggiata dalla cattiva amministrazione.  Accanto alle responsabilità civili sono previste per gli amministratori anche responsabilità penali o amministrative in caso di violazione dei loro obblighi.

I poteri dei soci non amministratori

 Mancando nelle società di persone l’organo dell’assemblea dei soci, il controllo sull’amministrazione  è attribuito ai soci che non amministrano ai quali è  attribuito il diritto di avere notizie sullo svolgimento dell’amministrazione, di consultare i relativi documenti e (per le società che hanno tale obbligo) le scritture contabili e inoltre di avere il rendiconto alla fine di ogni esercizio sociale.  Il diritto di informazione e controllo è un diritto personale del socio che lo stesso può esercitare singolarmente ma al quale ,come diritto riconosciuto dalla legge nel suo interesse, il socio può preventivamente rinunciare.

In particolare per le società in accomandita semplice la legge prevede un potere di controllo sugli amministratori sia da parte dei soci accomandanti che da parte degli eventuali soci accomandatari non amministratori. Tuttavia mentre gli accomandanti non amministratori possono esercitare un controllo continuo gli accomandanti per legge possono esercitare solo un controllo alla fine dell’esercizio sociale sul bilancio e sul conto economico.  E’ vero anche che l’atto costitutivo può ampliare i poteri dei soci accomandanti consentendo loro, individualmente o collegialmente di esercitare atti di ispezione o di sorveglianza.

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