La costituzione della società determina una situazione giuridica particolare per i soggetti che ne fanno parte e per i beni che costituiscono il conferimento. Per quanto riguarda il primo aspetto vi è una unificazione nella collettività dei soci attraverso l’attribuzione alla società di un nome (ragione sociale) e con la indisponibilità da parte del singolo socio dei beni conferiti. Per quanto riguarda il secondo aspetto il complesso dei beni conferiti gode di una autonomia patrimoniale nel senso che essi sono indisponibili per il singolo socio e nel senso che viene imposto un ordine rigoroso ai creditori sociali nella scelta dei beni attraverso i quali realizzare i propri crediti.
Questa unificazione dei soci nella collettività e questa autonomia patrimoniale dei beni non possono però trovare il loro fondamento nel riconoscimento alla società della personalità giuridica dato che è espresso il divieto del legislatore di conferire personalità giuridica alla società di persone e pertanto tale fondamento deve essere trovato altrove e precisamente nelle regole che stanno alla base della comunione. Occorre però precisare che la comunione relativa alla società di persone è una comunione contrattuale, che cioè trova la sua fonte nel contratto, e non è una comunione di godimento di beni ma una comunione di beni in vista della realizzazione di uno scopo.
Infatti i soci di una società personale attraverso la costituzione di un fondo comune si propongono la realizzazione di uno scopo comune che presuppone una permanente destinazione dei beni allo scopo e quindi una unificazione dei soggetti e dei beni in vista della realizzazione dello scopo stesso. E’ proprio dalla destinazione dei beni allo scopo che dipende la limitazione dei diritti dei soci e dei loro creditori particolari sui beni stessi fin che lo scopo non sia stato realizzato e la particolare disciplina per i diritti dei creditori sociali per la realizzazione dei loro crediti sui beni particolari dei soci.
Tale destinazione determina inoltre una autonomia dei beni sociali che vengono posti a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società per la realizzazione dello scopo sottraendoli quindi alla disponibilità del socio e all’azione dei creditori particolari dei soci.
Conseguenze in ordine alla responsabilità personale del socio e all’acquisto della qualità di imprenditore
La negazione della personalità giuridica alla società di persone dovrebbe portare a ritenere che la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali incomba su di essi nella loro qualità di obbligati e che si tratti quindi di una responsabilità diretta e principale e anche a ritenere che la qualifica di imprenditore spetti ai soci sia pure congiuntamente. Tuttavia tale soluzione non è condivisibile. Infatti dalla concreta disciplina della società di persone si rileva che la responsabilità personale del socio per le obbligazioni sociali non si pone sullo stesso piano di quella che incombe sulla collettività. Infatti la legge stabilisce che i creditori sociali trovano il loro soddisfacimento sul patrimonio sociale e che la responsabilità personale del socio si aggiunge a quella della società e inoltre che l’azione nei confronti dei soci non può essere proposta se non dopo la preventiva escussione del patrimonio sociale. Siamo quindi di fronte ad una responsabilità diretta ma sussidiaria che si pone su un piano subordinato rispetto a quella che sul socio incombe come membro della collettività.
Per quanto riguarda il secondo problema occorre dire che l’attività sociale è attività della collettività e non attività personale del socio e pertanto al gruppo e non al socio compete la qualifica di imprenditore. Il socio tuttavia come membro del gruppo partecipa all’attività imprenditrice assumendone le obbligazioni e si pone quindi come co-imprenditore. Ciò spiega perché pur non essendo il socio imprenditore nei suoi confronti si applichino alcune norme dettate per l’impresa (es. in ordine alle norme che regolano la capacità all’esercizio dell’impresa) o si determinano alcune conseguenze che derivano dall’esercizio dell’impresa (fallimento del socio illimitatamente responsabile).
I creditori particolari del socio
Il fatto che i beni conferiti siano destinati al raggiungimento dello scopo sociale opera nei confronti del socio con l’impedimento di ogni potere di disposizione su di essi e sui creditori personali del socio che non possono sottrarre tali beni alla loro destinazione. L’azione del creditore particolare del socio può esercitarsi quindi finchè dura la società sulla quota utili di spettanza del socio e dopo la fine della società sulla quota di liquidazione mentre prima di tale momento gli è consentito solo il compimento di atti conservativi su di essa.
Il principio è affermato dalla legge in maniera assoluta per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice ma per la società semplice è ammesso un temperamento in quanto nell’ipotesi in cui i beni personali del socio siano insufficienti i suoi creditori particolari possono chiedere in ogni tempo e quindi prima del raggiungimento dello scopo o del termine della durata la liquidazione della sua quota. Il diritto di chiedere la liquidazione della quota spetta anche ai creditori personali dei soci di una società in accomandita semplice o in nome collettivo irregolare e nell’ipotesi di proroga della società (in caso di proroga tacita sempre, in caso di proroga espressa entro tre mesi dalla pubblicazione della deliberazione di proroga mediante opposizione alla deliberazione in via giudiziale).