I tipi di società costituiscono un numero chiuso e quindi si deve ritenere che  non possono crearsi tipi nuovi e non possono essere modificati o soppressi i caratteri che di ciascun tipo sono essenziali.  La scelta del tipo è rimessa alla volontà delle parti con il solo limite che le società che hanno per oggetto l’esercizio di una attività commerciale devono costituirsi secondo il tipo delle società in nome collettivo, in accomandita (semplice o per azioni), a responsabilità limitata o per azioni e quindi non come società semplice (tranne per quello che riguarda il settore agricolo).

Per le società che hanno per oggetto l’esercizio di una attività che non può essere classificata come commerciale se all’atto della costituzione i soci non  manifestianola volontà di costituire la società secondo uno dei tipi previsti dalla legge abbiamo una società semplice.  Se invece tale volontà sussiste la società è soggetta alla disciplina del tipo adottato purché siano stati posti in essere i requisiti formali richiesti per la sua costituzione (es. se si vuole costituire una società in nome collettivo non basta dichiararlo nell’atto costitutivo ma occorre procedere all’iscrizione).

Per alcune categorie di imprese la legge richiede l’adozione di un determinato tipo (es. le assicurazioni private o l’attività  bancaria può essere svolta solo dalle società per azioni o da società cooperative per azioni e pertanto se viene adottato un tipo diverso saranno applicabili le sanzioni amministrative previste tra le quali la liquidazione coatta amministrativa della società ma nessun problema sorge circa la validità della società).

I diversi tipi di società si caratterizzano principalmente per l’organizzazione interna della società e per il diverso regime di responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali. Può accadere che l’organizzazione giuridica sia simile pur essendo diversa la responsabilità dei soci  o può essere diversa quando tale regime è simile (es. la società in nome collettivo e in accomandita semplice hanno una organizzazione giuridica simile ma un regime diverso di responsabilità mentre è diversa l’organizzazione giuridica delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata che hanno invece un analogo regime di responsabilità dei soci).

Il sistema del codice è basato sulla contrapposizione tra due modelli diversi, quello delle società di persone e quello delle società di capitali.  Nel primo caso la società è organizzata giuridicamente in funzione della persona del socio, nel secondo in funzione della quota di partecipazione del socio.  Nel primo caso la posizione del socio nella società (e quindi i suoi poteri e i suoi diritti) è attribuita in funzione della sua persona con la conseguenza che alcuni soci possono avere la stessa posizione pur avendo conferito apporti diversi.

Nel secondo caso la posizione del socio nella società è attribuita in funzione della quota di partecipazione in modo tale che a quote di partecipazioni uguali corrispondono diritti e poteri uguali.  In questo quadro occorre segnalare la particolare collocazione delle società a responsabilità limitata in quanto essa pur essendo inquadrata come società di capitali presenta una disciplina legale in gran parte derogabile permettendo ai soci di configurare una organizzazione in termini personalistici.  Elemento distintivo tra i due tipi di società è il fatto che la personalità giuridica è riconosciuta alle società di capitali mentre è, almeno formalmente, negata per le società di persone.

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