Su un piano omogeneo con il consorzio si pone la figura delle reti di imprese, che si hanno quando due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei loro oggetti sociali allo scopo di accrescere la loro capacità innovativa e la loro competitività sul mercato.  Dal punto di vista giuridico questa figura è assimilabile al consorzio in quanto le indicazioni richieste per il contratto coincidono con quelle richieste per la costituzione del consorzio e sono applicabili al fondo patrimoniale comune le disposizioni relative al fondo consortile.

Su un piano operativo simile a quello del consorzio e del GEIE ma da essi giuridicamente distinto è il fenomeno che va sotto il nome di associazioni temporanea o raggruppamento di imprese.  Si tratta di una ipotesi in cui pur essendo il contratto di concessione unitario e quindi riguardante l’opera nella sua totalità in esso è previsto che la sua esecuzione è attuata da imprese diverse in relazione alla diversa natura dei lavori o  alle diverse parti dell’opera, utilizzando le singole imprese nel settore in cui esse sono specializzate. In questo modo si mira a favorire l’unione di più operatori economici associando mezzi tecnici di diversa provenienza e specifiche capacità per l’esecuzione di un unico contratto.

Il fenomeno per quanto riguarda l’ente concedente o appaltante può assumere due diversi atteggiamenti:

a) le imprese assumono congiuntamente la esecuzione dell’intera opera e quindi la distribuzione dei compiti tra di esse ha carattere interno e non rileva nei confronti dell’ente concedente ed appaltante (ipotesi utilizzata nel campo della ricerca di idrocarburi).

b)  il contratto di concessione viene stipulato con l’ente concedente da una sola impresa (impresa pilota) mentre le altre imprese rispondono solidalmente con l’impresa pilota nei confronti dell’ente concedente ma solo per i lavori o le opere di loro competenza (utilizzata nel campo degli appalti di opere pubbliche).

Per quanto riguarda la qualificazione giuridica del fenomeno il raggruppamento di imprese è al di fuori del consorzio anche se ne  presenta un carattere fondamentale ossia il fatto di lasciare autonome le singole imprese e la loro attività e quindi potrebbe essere inquadrato nella sfera dei contratti associativi e precisamente delle società occasionale (o unius negotii) le quali non sono società nel senso del codice.

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