L’insegna della ditta
L’insegna è il segno distintivo dei locali nei quali si svolge l’attività dell’imprenditore. Essa può corrispondere alla ditta (e in tal caso la tutela dell’insegna è un riflesso della tutela della ditta) o avere contenuto diverso e può consistere in una denominazione o in una figura o un simbolo. La tutela dell’insegna presuppone che essa abbia carattere di originalità e quindi capacità distintiva e che abbia carattere di novità e quindi non sia tale da generare confusione, in relazione al luogo e all’oggetto dell’attività, con l’insegna adottata da altro imprenditore.
Il diritto all’uso esclusivo dell’insegna quindi non sussiste nel caso essa sia costituita da una denominazione generica (caffè, ristorante) che può essere utilizzata da tutti gli imprenditori in quanto in questo caso manca il requisito della capacità distintiva. Quando l’insegna adottata è tale da generare confusione con quella di altra impresa la legge prescrive l’obbligo della differenziazione a carico dell’imprenditore che ha prescelto l’insegna in un momento successivo. E’ quindi decisivo stabilire il momento dell’adozione dell’insegna ma nel caso in cui essa corrisponda alla ditta si farà riferimento alla priorità di iscrizione della ditta nel registro delle imprese.
Sede dell’impresa : sede secondaria e sede principale
La sede dell’impresa ha rilevanza sotto diversi aspetti, in primo luogo ai fini dell’iscrizione nel registro dell’impresa che va compiuta presso l’ufficio del registro situato nella circoscrizione in cui ha sede l’impresa e in secondo luogo ai fini della competenza circa la dichiarazione di fallimento, che è attribuita al tribunale del luogo dove è posta la sede dell’impresa. La legge ammette la possibilità di decentramento dell’amministrazione dell’impresa ammettendo la possibilità di sedi secondarie accanto alla sede principale