La qualità di imprenditore può essere assunta sia da una persona fisica che da una persona giuridica o da una organizzazione sociale non riconosciuta come persona giuridica.   Nelle diverse ipotesi sono diversi i presupposti per l’acquisto della qualità di imprenditore. Per le persone fisiche l’acquisto della qualità di imprenditore si ha con l’inizio dell’attività  imprenditrice. Poiché però nel caso di persona fisica vi è una pluralità di atti che possono essere posti in essere e una pluralità di scopi da perseguire è necessario comprendere quali atti debbano essere compiuti perché l’impresa possa considerarsi iniziata. e quindi quando si determinano in concreto quelle conseguenze che la legge ricollega all’inizio dell’impresa (obbligo di iscrizione nel registro dell’impresa, obbligo della tenuta della contabilità, assoggettamento alle procedure concorsuali).

Alcuni autori hanno distinto tra atti di organizzazione, tesi attraverso l’organizzazione di beni e capitale alla creazione dell’impresa e atti dell’organizzazione che sono quelli in cui si concreta l’attività economica dell’imprenditore e che presuppongono già creata l’organizzazione imprenditoriale, ricollegando solo a questi ultimi l’acquisto della qualità di imprenditore, mentre  gli atti di organizzazione sarebbero insufficienti a tale fine costituendo solo atti preparatori.  Tale tesi non è però convincente in quanto nel fenomeno imprenditoriale non sono individuabili come fasi distinte quella della creazione dell’organizzazione e quella della sua utilizzazione essendo l’attività stessa composta da una serie di atti unificati in vista di un fine economico.

Pertanto non vi è dubbio che l’impresa debba considerarsi iniziata quando si compiono atti diretti a creare l’organizzazione stessa (es. se si costruiscono gli impianti necessari per una attività, si chiedono le licenze e si acquistano macchinari non vi è dubbio che l’attività imprenditrice è iniziata anche se non si sono ancora realizzati e venduti prodotti).  L’esercizio effettivo della attività economica è necessario per le persone fisiche ma non per le persone giuridiche e le organizzazioni sociali non riconosciute. Queste infatti si costituiscono fin dall’origine per uno scopo ben preciso e quindi se si costituiscono per l’esercizio di una attività economica è evidente la presenza dell’elemento della professionalità che non deve quindi essere dimostrato in altro modo.

La società costituita per l’esercizio di una attività economica è quindi imprenditore per il fatto stesso della sua costituzione, e costituendo  l’esercizio dell’impresa lo scopo della loro attività non è necessario ricercare nell’attività concreta i presupposti della nozione di imprenditore.  La qualità di imprenditore può essere assunta anche da altre persone giuridiche private ma per esse, al pari delle persone fisiche, è necessario l’esercizio dell’attività economica in forma di impresa.

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