Art. 21-quinquies. Revoca del provvedimento
1° comma. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti dilettamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell’indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Comma 1 bis (introdotto dal d.l. 7/07. convertito in legge n. 40/07). Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico. Questo provvedimento produce la cessazione definitiva ed irreversibile dell’efficacia durevole di un altro provvedimento, con effetto ex nunc. Tuttavia non è il provvedimento ad essere colpito dalla revoca ma la sua efficacia. La revoca, come la sospensione, possono essere adottate sia dall’organo che ha emanato il provvedimento sia da altro organo previsto dalla legge, dove l’espressione “legge ” è da intendere in senso lato come fonte di norme giuridiche. Ad esempio, anche un regolamento può conferire poteri di revoca. La previsione generalizzata dell’indennizzo accomuna la revoca dei provvedimenti amministrativi al recesso unilaterale degli accordi dì cui all’art, lì
4° comma. L’espressione “pregiudizio in danno” usata in entrambe le norme è da intendere come quella che fa riferimento a conseguenze pregiudizievoli verificatesi in capo al soggetto che siano economicamente o patrimonialmente valutabili. Non si tratta in senso tecnico di danno per il cui risarcimento occorre l’esistenza dell’elemento soggettivo della colpa in capo ali ‘autore (Cons. St., IV, 15.2.2005 n. 478). Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell’indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del G.A. Dalla revoca bisogna distinguere altre misure previste dalla legge che possono produrre effetti simili quali il recesso, la decadenza ecc. Nei confronti dell’efficacia durevole del provvedimento, oltre alla sospensione ed alla revoca, è possibile applicare un provvedimento di proroga, inteso a protrarre il termine finale dello stesso. Anche la proroga è espressione del potere discrezionale da esercitare, a pena di illegittimità, anteriormente alla scadenza del termine stesso che, una volta scaduto, per l’eventuale prosecuzione del rapporto occorre procedere ali ‘adozione di un nuovo procedimento.
Art. 21-sexics. Recesso dai contratti
II recesso unilaterale dei contratti della pubblica amministrazione è ammesso solo nei casi previsti dalla legge o dal contratto.