Art. 21-ter. Esecutorietà
Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l’interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all’esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge. Ai fini dell’esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l’esecuzione coattiva dei crediti dello Stato. Una volta che il provvedimento sia divenuto efficace, ove questo sia costitutivo di obblighi in capo ai terzi, sarà responsabilità dell’Amministrazione decidere se attivare il procedimento esecutivo ove questo sia previsto. L’espressione usata nell ‘articolo “secondo le modalità previste dalla legge” è da intendere come atto avente forza e valore di legge, sia di competenza dello Stato che delle regioni, secondo l’art. 117. Quando l’obbligo di fare imposto dall’amministrazione necessita di un’azione della persona dell’obbligato, la questione è evidentemente più delicata in virtù della norme costituzionali riguardanti la libertà personale (art 13 Cosi). Tuttavia, vi sono casi legislativamente previsti in cui può essere esercitata dall’amministrazione una certa forma di coazione fìsica sulla persona, alfine di ottenere l’adempimento di determinati obblighi; art. 136, D.P.R. n. 237/1964 sulla renitenza alla leva che comporta l’arruolamento coattivo.
Art. 21-quater. Efficacia ed esecutività del provvedimento
1° comma. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2° comma. L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. Il provvedimento di sospensione, come gli altri di secondo grado, deve essere espressamente motivato. Può essere impugnato, da parte di soggetti portatori di interessi contrapposti alla sospensione del provvedimento. Il provvedimento di sospensione può avere ad oggetto sia i provvedimenti ad efficacia istantanea, che provvedimenti ad efficacia durevole.