1° comma. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi (cd. istruttoria).
2° comma. La conferenza è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione da parte dell’amministrazione competente della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o piĂą amministrazioni interpellate (cd. decisoria).
3° comma. La conferenza dei servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti in piĂą procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attivitĂ o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall’amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente.
4° comma. Quando l’attivitĂ del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche,  la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, dall’amministrazione competente per l’adozione del provvedimento finale.
5° comma. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest’ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale. Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.
Comma 5 bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza dì servizi è .convocala e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi- e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.