1° comma. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell’interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L’amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altie pubbliche amministrazioni.
2° comma. L’art. 19 della Legge 241/1990, nel testo modificato, dispone che nei casi in cui la legge prevede la dichiarazione di inizio attività per l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi compresi gli atti che dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l’attività può essere iniziata sin dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente ( e non più decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, come nella precedente disciplina) .
3° comma. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela (revoca ed annullamento di ufficio) ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all’acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l’amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall’acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all’interessalo.
4° comma. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l’inizio dell’attività e per l’adozione da parte dell’amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti.
5° comma. Ogni controversia relativa all’applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (compresi gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’art. 20). Dunque, nelle ipolesi previste dall’art. 19, al consenso dell ‘amministrazione, sussistenti i presupposti di legge, si sostituisce una dichiarazione del privato, in virtù della quale il privato potrà dare inizio all’attività denunciata immediatamente, salva la possibilità della P.A. di intervenire ex post (ad attività iniziala;)-in funzione interdittiva o repressiva, laddove sia riscontrata la mancanza dei suddetti presupposti in capo al richiedente. Tali procedimenti, a differenza di quelli previsti dall’art. 20, sono caratterizzati dalla totale assenza di discrezionalità amministrativa e di discrezionalità tecnica (l’ambito di operatività della DIA è quello dell’attività vincolata della P. A): la verifica spettante all’amministrazione ha ad oggetto esclusivamente la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. L’istruttoria richiesta infatti è di tipo esclusivamente cartaceo, consistente cioè nell’esame da parte della P.A. di un fascicolo costituito dalle domande e dalle dichiarazioni diparte. Altra differenza con i procedimenti di cui all’art 20, inoltre, consiste nel fatto che. se con la DIA. come accennato sopra, il privato può cominciare l’attività immediatamente, nei casi si silenzio assenso (art. 20) la pretesa del privato, la cui attività sia condizionata dal rilascio di un provvedimento autorizzatorio, può essere soddisfatta solo dopo lo scadere del termine previsto dalla legge per là formazione del silenzio assenso.