1° comma. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinata soltanto al rimborso del costo di produzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

2° comma. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3° comma. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’articolo 24 e debbono essere motivati.

4° comma. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta (silenzio ricetto). In caso di diniego dell’accesso espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali, regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27. Il difensore civico o la commissione per l’accesso si pronunciano entro trenta giorno dalla presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all’autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l’accesso è consentilo. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui a comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l’accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l’accesso ai documenti amministrativi, il garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del garante sino all’acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.

5° comma. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma è dato ricorso nel termine di trenta giorni al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini, m presenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all’amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottala in camera di consiglio.

Comma 5 bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore. L’amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell’ente.

6° comma. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti richiesti. L’azione prevista da questo articolo è esercitatile in caso di inerzia dell’amministrazione, sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi o in caso di diniego espresso. Il giudice qui è chiamalo ad accertare se il documento richiesto debba essere esibito, con una valutazione estesa a quelli che sono gli interessi in gioco. In caso di esito positivo di detto accertamento, il giudice ordina l’esibizione del documento. L’eventuale inadempienza a fronte di detto ordine potrà essere oggetto di un successivo giudizio di ottemperanza. Per l’esercizio di questa azione è previsto un termine breve di trenta giorni.

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