I soggetti di cui all’art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’art. 9 hanno diritto:
1.        di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto stabilito dall’art. 24;
2.        di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
Ciascun soggetto può chiedere ali ‘amministrazione procedente di ottenere tutti gli atti del procedimento, cioè tutti gli atti istruttori di ogni specie acquisiti al procedimento e. in possesso dell ‘amministrazione stessa. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che la nozione riportata dall’articolo 10 “il diritto di prendere visione degli atti del procedimento” è ben diversa da quella enunciata dall’artico 22 della stessa lesse.
L’art. 10 infatti garantisce solo il pieno funzionamento della regola partecipativa, mentre l’art 22 è uno strumento inteso ad assicurare la trasparenza dei meccanismi amministrativi. In ogni modo, accedere ai documenti serve a conoscere, unitamente agli elementi in possesso dell’interessato, la situazione che è all’esame della Amministrazione, alfine di rendersi conto dei termini e dei modi di esercizio e di conseguenza prospettare le proprie esigenze alfine di contemperare gli interessi.
Questa rappresentazione degli interessi del soggetto avviene tramite atti scritti, che egli sottoscrive e presenta all’Amministrazione, oppure attraverso documenti in suo possesso ma non a lui imputabili, tali da avvalorare la rappresentazione dei suoi interessi. Sempre la giurisprudenza ha precisato che la P.A., nel provvedimento finale, deve menzionare le valutazioni fatte in base agli scritti presentati come partecipazione al procedimento, motivando in ordine alle scelte effettuate.