1° comma. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2° comma. Nella comunicazione debbono essere indicati:
1.        l’amministrazione competente;
2.        l’oggetto del procedimento promosso;
3.        l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
4.        la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 2.. commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;
5.        nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
6.        l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3° comma. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicitĂ idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.
4° comma. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. La comunicazione non può costituire mero simulacro formale, ma ha la finalitĂ di consentire alla parte interessala di partecipare al procedimento amministrativo sin dal momento del suo concreto avvio o quanto meno di inserirsi in una fase che non sia avanzata.
Tuttavia, la partecipazione al procedimento non è limitata all’ambito dei soggetti individuati in tal modo;  la legge, infatti, a prescindere dalla comunicazione ex art. 7, dĂ la facoltĂ di intervento anche ai soggetti di cui all’art. 9 (vedi infra).