L’apertura del procedimento come momento formalizzato e necessitato può avvenire in due modi: su istanza di parte o d’ufficio (Art. 2). Dal momento dell’apertura decorrono i termini fissati dall’articolo dunque nei quali le amministrazioni devono concludere il procedimento. L’apertura del procedimento su istanza di parte si verifica quando un soggetto  portatore di un interesse legittimo pretensivo chiede all’amministrazione di esercitare un potere nel suo interesse (esempio: permesso di costruire), anche se l’amministrazione è tenuta ad esercitare il potere in vista dell’interesse pubblico.

In questi casi la richiesta del soggetto o è elemento necessario e sufficiente per l’apertura del procedimento o, che deve conseguire obbligatoriamente all’istanza. Nel caso dell’apertura del procedimento ad iniziativa d’ufficio, si fa riferimento a quei poteri amministrativi previsti per curare interessi pubblici per il fatto stesso che si presenta un’esigenza concreta di cura (esempio: lo scoppio di un’epidemia). Il verificarsi in concreto dell’esigenza di cura dell’interesse costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l’apertura del procedimento: anche in questo caso l’amministrazione competente ha l’obbligo giuridico di procedere. Infatti il funzionario responsabile, inadempiendo all’obbligo, commetterebbe un reato. L’omissione dell’avvio del procedimento, se dovuta a dolo o colpa grave del funzionario, può dar luogo anche a responsabilità amministrativa di cui rispondere davanti alla corte dei conti.

Sul piano civilistico, l’inadempimento può dar luogo a responsabilità civile a carico della gente nei confronti del soggetto cui il comportamento omissivo abbia arrecato un danno. In tal caso l’interessato deve far constatare l’inadempienza con un atto di diffida notificato all’amministrazione e all’ agente. Se si tratta di procedimento ad iniziativa di parte, la diffida e inefficace se non siano trascorsi almeno 60 giorni dalla presentazione della domanda o comunque dell’atto di iniziativa. Decorsi 30 giorni dalla notificazione della diffida, l’interessato può proporre azione per il risarcimento dei danni.

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