Il procedimento amministrativo si articola in 4 fasi:

a)    La fase dell’iniziativa, detta anche fase propulsiva del procedimento, che ha lo scopo di accertare i presupposti dell’atto da emanare. Con essa viene introdotto l’interesse primario e gli interessi secondari di cui sono titolari i privati interessati dell’atto da emanare. L’avvio del procedimento può essere:

a1) ad iniziativa privata:

–           istanze: domande dei privati interessati tendenti ad ottenere un provvedimento a loro favore;

–           denunce: dichiarazioni che vengono presentate dai privati all’autoritĂ - amministrativa al fine di ottenere l’emanazione di un provvedimento;

–           ricorsi: reclami degli interessati volti a provocare un riesame di legittimitĂ  o di merito degli atti della P.A. ritenuti lesivi di interessi legittimi o diritti soggettivi.

a2) ad iniziativa di ufficio:

–           autonoma, quando l’attivitĂ  propulsiva è attivata dallo “stesso organo competente per l’emissione del provvedimento conclusivo;

–           eteronoma, quando l’atto propulsivo viene da un organo diverso da-quello che dovrĂ  adottare il provvedimento finale. Una volta avviato l’iter procedimentale, sulla P.A. incombono tre obblighi: la previsione di un termine di conclusione dell’intero procedimento, l’individuazione del responsabile del procedimento, la comunicazione di avvio agli interessati (vedi in seguito);

b) La fase istruttoria, normalmente di competenza dell’autoritĂ  a cui spetta l’adozione dell’atto, è quella parte del procedimento che tende a:

1.         acquisire i fatti (requisiti di legittimazione, circostanze);

2.         acquisire gli interessi (decisione delle altre amministrazioni coinvolte);

3.         elaborare i fatti e gli interessi (richieste e pareri);

c) La fase decisoria o deliberativa del procedimento: che è quella in cui si forma il contenuto del provvedimento da adottare e si provvede alla redazione ed alla emanazione dello stesso. Tali decisioni possono essere adottate da singole manifestazioni di volontà (decisioni monostrutturate) o dalla confluenza di diverse volontà collegate tra loro (decisioni strutturate). La conferenza dei servizi (di cui anche si parlerà dopo) può dar luogo a veri e propri accordi sul contenuto del provvedimento.

Infine, la partecipazione dei privati può dar luogo ad accordi con la P.A. . Tali accordi possono essere procedimentali o sostitutivi, come previsto dall’art. 11 della L. 241/90;

d)  Fase dell’integrazione dell’efficacia:  è un momento solo eventuale, esercitato quando la stessa legge non ritiene sufficiente la perfezione dell’atto, richiedendoli compimento di ulteriori attivitĂ . Lo scopo di tale fase risiede sia nella necessitĂ  di valutare la legittimitĂ  e la congruitĂ ’ dell’atto, sia nella natura dell’atto stesso che, per poter esplicare i propri effetti, deve essere portato a conoscenza degli interessati.

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