I principi di cui si tratterà qui di seguito sono il risultato di una lunga elaborazione giurisprudenziale e oggi sono stati positivizzati (art. 97 cost.; art 1. 1. sul procedimento amministrativo). Occorre osservale, poi, che L’art. 1 della legge n. 241/90, così, come novellata dalla 1. n. 15/05, prevede espressamente, tra i principi regolatori dell’attività amministrativa, quelli “dell’ordinamento comunitario”.
Il primo principio che regge l’attività amministrativa è il principio di legalità (rule of law), che si articola a sua volta in 2 principi : principio della predeterminazione normativa del potere e delle modalità di esercizio (TIPICITA’, LEGALITA’ IN SENSO STRETTO) e il principio del vincolo del fine. La nostra costituzione dispone che la p.a. deve assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, e secondo la legge fondamentale sul procedimento amministrativo, l’attività amministrativa deve perseguire i fini determinati dalla legge. E questo principio è espresso anche dall’ordinamento comunitario che riconosce la necessità che gli atti amministrativi comunitari debbano trovare in una normativa comunitaria la loro fonte.
Il potere è una capacità giuridica speciale che la norma attribuisce a un determinato soggetto , come capacità di adottare determinati atti, e perciò produrre determinati effetti nell’ambito dell’ordinamento che non può confondersi con la capacità generale ( di diritto comune) spettante ad ogni soggetto dell’ordinamento. Ogni potere è previsto da una norma, di diritto pubblico, cogente inderogabile a pena di invalidità degli atti , a differenza del contesto normativo di diritto comune che, in quanto concernente norme a carattere dispositivo, è derogabile dalle parti nell’ambito della loro autonomia. Tutte le fonti dell’ordinamento, e quindi non solo la legge, hanno la capacità di disciplinare i poteri amministrativi e il loro esercizio. Una vera e propria riserva di legge sussiste solo in capo a quei poteri cosiddetti ablatori, che hanno cioè la capacità di imporre coattivamente , in capo a soggetti terzi, prestazioni personali e patrimoniali, , o modificare le posizioni soggettive: ma anche in questi casi l’esercizio del potere previsto dalla legge può essere oggetto di disciplina normativa a carattere secondario.
Il vincolo della sottoposizione alla legge (normazione positiva) che investe ogni potere amministrativo, è strettamente connesso col principio di azionabilità, posto a tutela dei terzi che dall’esercizio del potere possono subire conseguenze pregiudizievoli. Questi, possono cioè rivolgersi al giudice competente, possono chiedere la caducazione degli atti pregiudizievoli che siano stati adottati in violazione delle norme che ne sono oggetto. In secondo luogo il principio di legalità si esprime nel fatto che l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge. Il fine è lo scopo di interesse pubblico che l’amministrazione persegue nell’esercizio concreto del potere. È quest’ultimo, un ulteriore e diverso vincolo delle p.a. rispetto alla mera conformità alla legge: ogni potere amministrativo è attribuito ad un determinato soggetto al fine di perseguire scopi che la stessa legge prevede.
È questa una fondamentale differenza fra le attività delle p.a. e quelle di diritto comune nella quale i motivi di azione non rilevano se non quando i soggetti intendano ad es. concludere un negozio solo per un motivo illecito comune ad entrambi. Il principio del vincolo del fine comporta invece necessariamente che il fine raggiunto dalle p.a. sia quello imposto dalla legge. E connesso a questo principio è l’obbligo di motivazione.