L’attività d’accertamento si formalizza con la notifica al contribuente dell’avviso di accertamento (nell’ambito di cui sono valorizzati ai fini della contestazione al destinatario elementi di fatto e di diritto a base della rettifica della dichiarazione o dell’accertamento d’ufficio). L’avviso d’accertamento è atto recettizio (il 42 prevede l’obbligo di portare a conoscenza gli accertamenti in rettifica e d’ufficio con la notificazione di appositi avvisi condizionando quindi la legittimità dell’azione accertatrice alla legale conoscenza dell’atto da parte del destinatario. L’omessa/irregolare notifica dell’atto ne pregiudica la legittimità, salva la sanabilità di certi vizi con la nuova correzione nei termini ex 43). Forma e contenuto individuati da legge.
1)Presupposti di legittimità dell’atto d’accertamento. 1°)competenza funzionale/territoriale dell’ufficio che lo emette: questa è attestata dalla sottoscrizione dell’atto stesso dal capo dell’ufficio o da altro impiegato. La violazione delle regole su competenza/sottoscrizione dell’atto ne pregiudicano la validità.
2) Presupposti di forma: importante il 42 che vuole che l’avviso rechi indicazione dell’imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, per consentire al destinatario di poter agevolmente ricostruire l’azione accertatrice nell’analisi delle singole operazioni compiute dall’ufficio.
3) Accertamento motivato relativamente ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Con la motivazione il destinatario può quindi valutare la fondatezza dell’atto ai fini delle successive determinazioni (è quindi uno dei presupposti di legittimità più importanti). La legge disciplina con dettaglio l’obbligo di motivazione di questo atto, anche considerando la sua idoneità a stabilizzare la pretesa tributaria in esso contenuta nel caso di mancata impugnazione in sede giurisdizionale (sancendo una sanzione di nullità conseguentemente alla mancanza di motivazione dell’atto d’accertamento). Giurisprudenza e dottrina si sono contrapposte spesso sul contenuto dell’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento: la giurisprudenza, come la dottrina, ha in seguito abbracciato la visione garantista per il contribuente dell’obbligo di motivazione , Già l’originario testo del 42 prevedeva una sanzione di nullità collegata alla violazione dell’obbligo di motivazione (differenziando così l’illegittimità dell’atto di accertamento per difetto di motivazione in quanto in questo caso il fatto ipoteticamente provato non è rappresentato idoneamente in motivazione e provoca una non conformità dell’atto di accertamento al modulo legale descritto dal 42, dall’illegittimità dello stesso atto per difetto di prova del fatto fiscalmente rilevante e in questo caso la motivazione è incensurabile nel suo contenuto esternativo, ma la portata dimostrativa su cui si fonda l’atto è contestata dal contribuente con apporti conoscitivi o logici che ne incrinano le basi fattuali o giuridiche su cui l’accertamento si poggia e in questo caso l’accertamento è infondato sul merito quindi illegittimo).
4) termine decadenziale entro cui si deve perfezionare la notifica dell’avviso: gli avvisi di accertamento ex 43 devono essere notificati entro il 31/12 del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l’avviso di accertamento può esser notificato fino al 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto esser presentata. Ex 4° 34 (aggiunto con il dl 223/2006) i suddetti termini decadenziali sono raddoppiati per il periodo d’imposta in cui sono state commesse violazioni comportanti l’obbligo di denuncia penale per i reati ex d. lgs 74/2000.
5) rispetto del termine dilatorio ex 12 7° “Statuto”: si dispone che l’accertamento non possa esser emanato prima della scadenza del termine di 60gg previsto per la presentazione di osservazioni/richieste del contribuente a seguito di rilascio di copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo fiscale.
Con la finanziaria 2010 si richiede che gli avvisi di accertamento rechino “l’intimazione ad adempiere” l’obbligo del pagamento degli importi ivi indicati. In questo modo l’avviso di accertamento assume natura esecutiva : infatti l’avviso di accertamento deve indicare che, decorsi i 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme ivi indicate è affidata in carico agli Agenti della Riscossione competenti anche per l’esecuzione forzata. Se sussiste un fondato pericolo per l’adempimento dell’obbligazione tributaria, decorsi 60gg dalla notifica dell’avviso di accertamento, la riscossione integrale delle somme è affidata agli Agenti per la Riscossione che procederanno all’espropriazione forzata. L’unico limite per gli Agenti è che, se decorre un anno dalla notifica dell’avviso di accertamento, l’azione esecutiva dovrà essere preceduta dalla notifica dell’avviso ex 50 DPR 602/1973. Una volta notificato, per effetto della natura recettizia, l’atto di accertamento è idoneo a produrre i suoi effetti, che continuano a prodursi anche nella pendenza della verifica giurisdizionale, fin quando un provvedimento incida sulla sua legittimità, imponendone l’annullamento (parziale o totale) da parte dell’ufficio che lo ha formato. Infine, l’esercizio del potere di autotutela può esser attivato dal contribuente ovvero dall’interesse dell’Amministrazione a prevenire situazioni tali da generare vasto contenzioso ovvero dal Garante del contribuente ex 13 “Statuto” (in caso di irregolarità, disfunzioni, prassi amministrative anomale, irragionevoli, altri comportamenti incrinanti rapporto di fiducia cittadini/amministrazione finanziaria).