Fatta eccezione per la misura cautelare tipica del sequestro, il codice di rito non dettava alcuna disciplina specifica in ordine alle forme di attuazione dei provvedimenti cautelari, che pertanto era rimessa all’interprete con inevitabili incertezze e contrasti.
In particolare, per quanto attiene alle forme di esecuzione del provvedimento d’urgenza, dottrina e giurisprudenza avevano evidenziato come la fase di attuazione della misura cautelare, per essere strumentalmente connessa con la costituzione della cautela, non godesse di alcuna autonomia.
Poiché il processo cautelare realizza la sua funzione con l’attuazione del provvedimento cautelare, in esso non sarebbe stato neppure ipotizzabile una fase di cognizione che fosse distinta da quella di esecuzione, sicché il provvedimento cautelare sarebbe stato «esso stesso atto di esecuzione forzata, oltre che di creazione di uno speciale obbligo cautelare».
Sulla base di tale presupposto, e considerato che nessuna norma di legge attribuiva a tali provvedimenti la qualità di titolo esecutivo, si riteneva che la loro attuazione dovesse avvenire secondo modalità determinate dal giudice che aveva emesso il provvedimento, e non secondo le norme dettate per l’esecuzione forzata, salva la facoltà del giudice di utilizzare i moduli descritti nel libro III del codice di rito in funzione di «parametro operativo» .
Tuttavia le tecniche di esecuzione diretta erano inidonee a realizzare il contenuto precettivo di quei provvedimenti che anticipano gli effetti di una sentenza di condanna di pagamento di somme di denaro (compreso l’effetto satisfattivo). Per tali provvedimenti, la cui attuazione dà vita ad un procedimento espropriativo e sfocia in risultati non cautelari, ma satisfattivi, veniva suggerito il ricorso alle forme dell’espropriazione forzata ed il rispetto delle competenze.
In questo contesto, è intervenuta la l. n. 353/1990, seguendotali direttrici di
a) l’attuazione della misura cautelare tipica del sequestro, giudiziario e conservativo, avviene nelle forme dettate dagli art. 677 ss. c.p.c. , rimaste nella sostanza inalterate, che saranno esaminate nella parte relativa alla trattazione di questi procedimenti cautelari in senso proprio
b) l’attuazione delle misure cautelari anticipatorie aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro avviene secondo le norme stabilite per il pignoramento, in quanto compatibili
Sull’individuazione del giudice competente si riscontrano, in dottrina, 2 differenti orientamenti:
- un primo che, muovendo dalla negazione della piena equiparazione fra procedimento di attuazione e processo esecutivo, conclude attribuendo la competenza al giudice che ha emesso la misura cautelare;
- altra parte della dottrina, sulla base della contrapposizione tra esecuzione per espropriazione forzata ed altre forme di esecuzione da eseguirsi sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento, conclude attribuendo la competenza per tale forma di attuazione al giudice dell’esecuzione.
c) l’attuazione delle misure cautelari anticipatorie aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare, avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, il quale ne determina anche le modalità di attuazione scegliendo di volta in volta le modalità esecutive più idonee a garantire una pronta e rapida attuazione.Se sorgono difficoltà o contestazioni, il giudice dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Nelle ipotesi di provvedimento reso in fase di reclamo o a seguito di modifica o revoca, la competenza sull’attuazione residuerà in capo al giudice che ha emesso il provvedimento se l’attuazione sia iniziata prima dell’adozione del provvedimento che decide il reclamo o prima del provvedimento che statuisce sulla modifica o revoca dello stesso; al contrario, se si da corso all’attuazione successivamente alla pronuncia dei detti provvedimenti, competente a sovrintendere all’attuazione sarà il giudice del reclamo o della modifica o revoca.
d) Ogni altra questione (diversa da quelle strumentali all’attuazione delle misure cautelari) va proposta nel giudizio di merito