La l. 353/1990 ha creato una disciplina organica del processo cautelare,  destinata ad integrarsi con le discipline specifiche dei singoli procedimenti cautelari.

Le norme sul procedimento cautelare uniforme rappresentano:

  • da un lato: una disciplina generale che si      applica a tutti i provvedimenti aventi natura cautelare sia codicistici sia, in quanto compatibili, extravaganti, contenuti, cioè, nel codice civile, nel codice della navigazione o nelle leggi speciali volte alla regolamentazione di specifiche materie
  • dall’altro: una disciplina non esaustiva che va integrata con le norme dettate con riguardo ai singoli procedimenti cautelari.

Il procedimento cautelare e la disciplina ad esso relativa si articolano in 3 fasi:

1)   La prima: di autorizzazione del provvedimento. Essa ha caratteri strutturali simili a quelli dell’attività ordinaria di cognizione: si svolge su domanda, che assume la forma del ricorso, del soggetto interessato, funzionale alla pronuncia di un provvedimento che potrà, a seconda dei casi, essere reso nelle forme dell’ordinanza o del decreto. Il giudice, previo il riscontro dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell’azione cautelare, autorizzerà o negherà la misura cautelare con un provvedimento che, nel caso di accoglimento, non assumerà i canoni dell’incontrovertibilità e potrà, quindi, essere sempre modificato, revocato o dichiarato inefficace. Il provvedimento di rigetto produrrà, viceversa, una limitata efficacia preclusiva che non impedirà la riproposizione della domanda, a condizione che si verifichi un mutamento delle circostanze o vengano addotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

2) La seconda, meramente eventuale: dell’attuazione o esecuzione del provvedimento. Ha caratteristiche strutturali simili a quelle dell’esecuzione forzata: in tale fase si producono gli effetti tipici della tutela cautelare.

3) La terza, anch’essa eventuale: dell’impugnazione attraverso il rimedio del reclamo.

Tale fase rappresenta una vera novità nel senso che, venendo incontro ad esigenze unanimemente avvertite dalla giurisprudenza e dalla dottrina, consente un controllo sul provvedimento cautelare sia di accoglimento, sia di rigetto.

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