Condizioni di ammissibilità

 Le condizioni di ammissibilità del procedimento di ingiunzione indicate nell’art. 633 cpc possono essere considerate sotto il profilo della natura del diritto e dei requisiti.

Quanto alla natura del diritto il procedimento è ammesso solo a favore di chi è creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata. Rimangono così esclusi:

  • i crediti di fare e di non fare
  • i crediti di rilascio di cose immobili
  • quelli aventi ad oggetto quantità non determinate di denaro o di altre cose mobili fungibili

Quanto ai requisiti, la legge parla di prova scritta: ma poiché nel procedimento ingiuntivo non ha luogo la prova, il termine è usato in senso atecnico per indicare il documento dal quale il credito risulta.

Il requisito della prova scritta sta in relazione col fatto che la funzione e la tecnica del procedimento monitorio esigono da un lato una forte probabilità di esistenza del credito e, dall’altro, una rapida riscontrabilità di tale esistenza o di tale probabilità.

La nozione di prova scritta si differenzia da quella che emerge dalla disciplina del cc e del cpc per un allargamento della portata probatoria collegato al fatto che, nella mancanza di ogni onere di contestazione in mancanza di contraddittorio, non si può configurare alcuna efficacia di prova legale.

In conseguenza di ciò, contrariamente a quanto avviene per il processo ordinario, hanno valore di “prova”:

  • gli scritti provenienti dal terzo
  • le scritture provenienti dal debitore sebbene non riconosciute
  • i documenti predisposti direttamente dal creditore (es. scritture contabili, fatture)

L’art. 634 cpc precisa che possono essere considerati documenti idonei a costituire “prova scritta” per ottenere il rilascio del decreto ingiuntivo:

  1. le polizze e promesse unilaterali per scritture private e telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile
  2. gli estratti autentici delle scritture contabili obbligatorie, purché bollate vidimate

L’art. 635 c.p.c. descrive, in particolare, la “prova scritta” per i crediti dello Stato e degli enti pubblici.

Un regime particolare è previsto per i crediti riguardanti prestazioni giudiziali o stragiudiziali e, in genere, per onorari diritti o rimborsi spese spettanti a notai, avvocati ed altri esercenti una libera professione per la quale esiste una tariffa legalmente approvata. In tal caso la “prova scritta” è costituita o surrogata dalla parcella delle spese e prestazioni del professionista, sottoscritta dal ricorrente, corredata dal parere del competente ordine professionale. Parere che non richiesto quando l’ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Il procedimento di ingiunzione è ammissibile anche quando il credito derivi da un contratto munito di clausola compromissoria, ma deve essere revocato se l’intimato propone opposizione ed eccepisce l’esistenza della clausola compromissoria.

Se il diritto fatto valere dipende da una controprestazione, occorre che il ricorrente offra elementi idonei a far presumere l’adempimento della controprestazione o l’avvenimento della condizione.

Non costituisce una limitazione alla ammissibilità del ricorso il doversi svolgere una notificazione del decreto all’estero.

Il ricorso della parte

 La cognizione del procedimento ha la forma del ricorso, come previsto dall’art 638 c.p.c., che richiama, quanto ai requisiti dell’atto, l’art. 125 cpc[1], aggiungendovi la necessità di indicare:

  • le prove a fondamento della domanda di ingiunzione
  • il nominativo del procuratore del ricorrente
  • la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, quando è ammessa la costituzione di persona

Il ricorso deve essere proposto al giudice di pace o al tribunale, in composizione monocratica, che sarebbero competenti per la domanda proposta in via ordinaria.

I provvedimenti del giudice

Il meccanismo decisorio che è alla base dell’accoglimento o del rigetto della domanda proposta nelle forme monitorie può essere strutturato in 2 modi, in quanto il legislatore può scegliere tra:

  1. il tentare una prognosi sulla non conta stabilità di determinate pretese: meccanismo proprio del procedimento monitorio documentale. La forma documentale infatti esige una dimostrazione piena dei fatti costitutivi del diritto e tende a ridurre il numero delle opposizioni che, per essere accolte, presupporranno la dimostrazione dell’infondatezza della domanda proposta dalla controparte ovvero l’allegazione di fatti estintivi, impeditivi o modificativi.
  2. rinunciare a qualsiasi previsione sull’effettività della contestazione o non contestazione e verificare ex post per il tramite dell’eventuale opposizione proposta la fondatezza o meno della domanda monitoria. Tale meccanismo postula la sufficienza della sola affermazione dei fatti costitutivi rendendo possibile l’opposizione da parte del debitore anche semplicemente per negare i fatti affermati.

Il nostro ordinamento accoglie un meccanismo ibrido a cavallo tra i due visti, dato che, se normalmente il procedimento monitorio è riservato a coloro che sono portatori di determinati elementi probatori, dall’altra vi sono casi in cui si dà importanza alla sola credibilità del ricorrente.

Questa fase del procedimento monitorio può concludersi con il rigetto o con l’accoglimento della domanda

a)      Il rigetto può essere disposto dal giudice se ritiene che manchino i requisiti di legge, con decreto non impugnabile, che non pregiudica la riproponibilità della domanda, anche in “via ordinaria”. Tuttavia il giudice, se ritiene non sufficientemente giustificata la domanda, prima di rigettarla, può invitare la parte a “provvedere alla prova”.

b)      Elementi del provvedimento di accoglimento, che assume la forma del decreto il quale deve essere pronunciato entro 30 giorni dal deposito del ricorso, sono l’indicazione della somma liquida o della cosa determinata dovuta, o, trattandosi di cose fungibili, la quantità di cose richieste o, invece di queste, la somma equivalente.

Il decreto conterrà la fissazione del termine, in difetto della quale vale il termine di legge di 40 giorni, per l’adempimento della prestazione intimata con l’avvertimento ulteriore che nello stesso termine potrà essere fatta opposizione e che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata.

Quando concorrono giusti motivi il termine può essere ridotto fino a 10 giorni oppure aumentato a 60.

Il decreto non acquista efficacia esecutiva se non quando è decorso il termine di 40 giorni senza che sia stata proposta opposizione. La legge contempla però alcuni casi in cui in funzione del fondamento del credito, il giudice può intimare il pagamento senza dilazione, dando, comunque, il termine per l’opposizione, nei casi di:

  • cambiale
  • certificato di liquidazione di borsa
  • atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato
  • assegno bancario
  • assegno circolare

L’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo può essere concessa anche nel caso in cui il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere.

La notifica all’intimato del decreto ingiuntivo, che determina l’effettiva pendenza della lite e provoca l’attuazione del contraddittorio,  deve avvenire a pena di inefficacia nel termine di 60 giorni dalla pronuncia, se la notificazione deve avvenire nel territorio della Repubblica e di 90 giorni negli altri casi.

La mancata notifica del decreto e la conseguente sua sopravvenuta inefficacia non pregiudica affatto la possibilità di riproporre la domanda.


[1] Art. 125 cpc: Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore. La procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.

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