I procedimenti sommari e/o a cognizione sommaria possono generalmente dar luogo a tre distinti provvedimenti ai quali corrispondono 3 diverse forme di tutela giurisdizionale:
a) provvedimenti sommari autonomi a cui possono essere avvicinati quelli provvisori e anticipatori del merito. Tali provvedimenti sono caratterizzati:
- dall’essere conclusivi di un autonomo procedimento ovvero di un sub-procedimento inserito in un processo ordinario cui non deve ma può eventualmente conseguire la cognizione ordinaria su domanda del soggetto passivo che, nel caso di procedimento “sommario di cognizione”, assume la forma dell’appello contro il provvedimento “sommario di primo grado”
- oppure dal fatto che sono inseriti all’interno di un processo di cognizione e sono pronunciati su istanza di parte quando il giudice è convinto che le risultanze di causa acquisite fino a quel momento siano sufficienti ad accogliere in tutto o in parte la domanda con una decisione tipicamente allo stato degli atti.
Il loro oggetto è sempre la medesima situazione giuridica soggettiva che forma oggetto del processo ordinario.
Essi a differenza dei provvedimenti cautelari possono essere a volte idonei a dettare una disciplina definitiva del rapporto controverso.
b) provvedimenti cautelari, sulla base di una valutazione di mera probabilità o verosimiglianza del diritto tutelando e del periculum in mora, possono essere:
- domandati in un autonomo procedimento speciale strumentale ad un successivo giudizio di merito
- richiesti direttamente in pendenza del giudizio di merito
Ciò, generalmente, avviene a seguito di una vera e propria istruttoria e conseguente attività cognitiva, anticipando in tutto o in parte gli effetti della tutela ordinaria o comunque conservando lo stato di fatto esistente, al fine di assicurare che la successiva tutela di merito sia efficace.
I provvedimenti cautelari sono sempre destinati ad essere travolti o comunque assorbiti dal successivo provvedimento di merito emesso a conclusione del giudizio ordinario e pertanto non sono idonei a dettare una disciplina definitiva del rapporto controverso
c) provvedimenti di volontaria giurisdizione si caratterizzano per non avere come presupposto la lesione di un diritto.
Si identificano normalmente come una forma autonoma di tutela giurisdizionale attraverso la quale la legge vuol far prevalere l’interesse pubblico all’intervento del giudice camerale ed alla neutralizzazione, mediante tale intervento, di patologie tipiche contraddistinte dal fatto che il diritto soggettivo di cui si chiede tutela è o può porsi in conflitto con interessi pubblici o superindividuali la cui valutazione è rimessa proprio al giudice camerale.
La dottrina prevalente considera le tutele camerali forme di espressione di funzioni giurisdizionali in senso stretto costituzionalmente non necessarie. Si è soliti distinguere le forme di tutela che:
- Si risolvono in valutazioni di opportunità circa la gestione di interessi e in controlli di mera legittimità di atti soprattutto societari
- Sono vere e proprie vicende di tutela giurisdizionale di diritti e status
La volontaria giurisdizione condiziona la specialità del procedimento che divergerà da quello ordinario di cognizione per aspetti fondamentali, quali:
- il rispetto del principio del contraddittorio
- la difesa
- l’efficacia e la stabilità del provvedimento
- i mezzi di impugnazione del provvedimento