Anche per i procedimenti sommari, siano essi decisori o meno, è possibile ipotizzare la tripartizione della tutela da essi apprestata nelle forme della tutela di:

  • condanna
  • costitutiva
  • mero accertamento

Tra i procedimenti speciali di natura condannatoria il più noto è sicuramente quello monitorio o ingiuntivo, al quale si aggiunge il procedimento sommario di cognizione; tra quelli di natura costitutiva spicca il procedimento di convalida di sfratto mentre più ardua è l’individuazione dei procedimenti speciali di mero accertamento.

Le difficoltà aumentano quando il procedimento speciale non ha ad oggetto un diritto soggettivo o comunque non sia rivolto alla tutela dello stesso, ma più semplicemente ad anticipare taluni effetti della tutela del diritto (esempio quelli esecutivi). In tal caso si potrà parlare di tutela di condanna solo in senso lato o comunque solo in riferimento agli effetti che scaturiscono dalla condanna.

Per intenderci avremo una tutela decisoria sommaria che si esplicherà attraverso procedimenti sommari a cognizione sommaria aventi ad oggetto sempre situazioni soggettive piene.

Tale forma di tutela adempirà allo scopo di accordare una tutela che è generalmente anticipatoria, urgente ed effettiva rispetto a quella che si consegue con il processo a cognizione piena e che, sotto il profilo decisorio, può anche presentarsi come stabile, immodificabile ed incontrovertibile.

Lo scopo di questa forma di tutela sta principalmente non tanto nell’anticipazione della funzione esecutiva per una maggiore effettività della tutela, quanto piuttosto nella tendenziale stabilità di questa anticipazione.

Accanto alla tutela decisoria sommaria potremo avere poi una tutela sommaria non decisoria perché non ha ad oggetto situazioni giuridiche soggettive piene oppure perché, indipendentemente dall’oggetto, non avrà mai natura decisoria.

In questo caso alla diversità di funzioni corrisponderà necessariamente anche una differenza strutturale.

La tutela sommaria non decisoria comprende da una parte la tutela cautelare e dall’altra la tutela anticipatoria in senso proprio.

Lo scopo della tutela cautelare sarà quello di neutralizzare il pericolo di lesione del diritto soggettivo che può derivare dalle modificazioni giuridiche e fattuali suscettibili di verificazione durante il tempo necessario per ottenere la tutela giurisdizionale piena.

Lo scopo della tutela anticipatoria che conseguirà ai “provvedimenti interinali” consisterà nell’anticipare entro limiti prestabiliti gli effetti esecutivi e quelli dichiarativi della decisione finale per evitare che il peso della durata del processo incomba sulla parte che, alla luce delle risultanze istruttorie, sembra aver ragione.

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