Il concetto di sommarietà è generalmente accostato a quello di semplificazione, che potrà riguardare innanzitutto il modus procedendi, vale a dire l’iter procedimentale che guida il giudice nell’emanazione del provvedimento.
Diversamente la semplificazione può riguardare il tipo di cognizione che il giudice va a compiere sui fatti giuridicamente rilevanti.
Quindi, fermi restando i caratteri propri del modello ordinario, la sommarietà può essere spiegata e presentarsi in una triplice veste. Difatti, possiamo avere:
- procedimenti sommari a cognizione piena: la semplificazione riguarda solo il modus procedendi che il giudice segue, ma non il tipo di cognizione che va a compiere sui fatti
- procedimenti sommari a cognizione sommaria: differisce dal procedimento ordinario sia nel procedimento che nella cognizione
- procedimenti ordinari a cognizione sommaria
È inoltre possibile avere procedimenti nei quali la sommarietà caratterizza solo una fase o un grado di giudizio: è questo il caso del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. introdotto dalla legge n. 69/2009, dove la sommarietà riguarda il primo grado di giudizio, al quale segue un giudizio di appello ordinario.
La sommarietà quindi può ricadere sia sulle forme di esercizio della giurisdizione che sulle condizioni del provvedimento del giudice, nel senso che, in presenza di forme indeterminate, la sommarietà riguarderà il procedimento, ma non è da escludersi neppure che attenga al contenuto della cognizione.
In presenza di forme predeterminate, la sommarietà potrà riferirsi esclusivamente al contenuto della cognizione e potrà caratterizzare anche solo un grado di giudizio.
Il procedimento può definirsi sommario quando si svolge secondo forme e termini semplificati rispetto a quelli previsti per il modello “ordinario”.
Tale semplificazione può essere:
– imposta direttamente dalla legge
– demandata al giudice nell’ambito di parametri normativi precisi e predeterminati dalla legge
La semplificazione del procedimento non può riguardare ogni aspetto del procedimento medesimo. Vi sono degli aspetti del modello ordinario imprescindibili anche in quello sommario, come :
– il rispetto del principio del contraddittorio
– lo svolgimento di una attività istruttoria
La determinazione delle forme di acquisizione dei fatti e delle prove può comunque essere drogata dalla legge o dal giudice. Tali alterazioni procedimentali possono incidere, ma non necessariamente, sul modo di formazione, sull’estensione e sui limiti della cognizione del giudice che potrà rimanere piena anche in presenza della sommarietà del procedimento, ovvero potrà essere sommaria; in quest’ultimo caso avremmo un procedimento sommario a cognizione sommaria.
La sommarietà del procedimento non incide necessariamente sull’intensità dell’attività cognitiva del giudice che potrà essere ugualmente piena e sommaria a prescindere dalle forme del procedimento.