La particolare forza giuridica che la legge attribuisce all’accertamento tributario, porta con sé anche l’esigenza di determinare normativamente i presupposti di legittimità e il contenuto dell’atto nonché di condizionare la validità al rispetto di tali regole da parte dell’autorità amministrativa, per assicurare la tendenziale conformità dell’azione amministrativa alla funzione attuativa della volontà della legge. I presupposti sono costituti da regole dirette ad adattare l’istruttoria amministrativa alla situazione base oggetto di accertamento nonché regole capaci di garantire contradditorio tra amministrazione e contribuente nella fase genetica dell’atto; le prescrizioni che si riferiscono al contenuto sono invece dirette a garantire la regolarità formale dell’atto e quindi la sua riferibilità ad un organo amministrativo dotato di attribuzioni effettive sul rapporto d’imposta (ma anche un’adeguata rappresentazione delle ragioni poste a fondamento della ricostruzione amministrativa della base fattuale e giuridica del tributo). I presupposti dell’accertamento si esprimono nella tematica dei cosiddetti “metodi di accertamento”: esse sono una serie di regole dirette a collegare alla particolare situazione di fatto da osservare i livelli di attendibilità dimostrativa minimi ai fini dell’affermazione della pretesa accertativa. La legge quindi disciplina la prova del fatto ignoto sulla base delle caratteristiche del fatto da dimostrare ma anche del grado di collaborazione offerto dal destinatario dell’attività di accertamento alla concreta ricostruzione del fatto ignoto (condizionando validità dell’atto amministrativo al rispetto di tale articolazione e lasciando poi alla successiva dialettica conoscitiva la concreta ricostruzione probatoria del fatto). Il sistema accertativo delle imposte sui redditi propone la fondamentale distinzione tra accertamento in rettifica e accertamento d’ufficio: il 1° si dirige alla rettifica della dichiarazione dei redditi, il 2° prescinde dalla dichiarazione, in quanto omessa o non valida. Nell’IRPEF l’accertamento in rettifica si distingue tra analitico e sintetico: la differenza dipende dal diverso angolo di osservazione della base imponibile del tributo che deve avvenire con analisi delle singole fonti reddituali ex schema 6 TUIR n.917/1986. Riguardo l’accertamento analitico, la norma distingue l’accertamento dei redditi diversi da quelli derivanti dall’esercizio di attività commerciali/lavoro autonomo (per questi l’incompletezza, falsità, inesattezza dei dati si possono desumere dalla dichiarazione stessa) dall’accertamento di questi ultimi.