Art. 143 cc Con tale termine si intende quell’insieme di diritti e doveri reciproci, di natura non patrimoniale, derivanti dal matrimonio, quali la fedeltà, l’assistenza morale, la collaborazione nell’interesse della famiglia e la coabitazione, nel quadro di una riconosciuta parità giuridica. Tale principio è sancito anche nella Costituzione cost 29. Con la riforma del diritto di famiglia è stata abolita la figura del padre quale capo della famiglia e con essa ogni disparità giuridica tra i coniugi. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo familiare concordato: con quest’ultima espressione si intendono tutte le scelte che determinano il modo in cui dovrà svolgersi la vita familiare (ad es., come dovranno distribuirsi i compiti relativi all’organizzazione del nucleo familiare, in relazione al lavoro domestico e professionale, e quale sarà il tenore economico). In caso di disaccordo sulla determinazione dell’indirizzo familiare o sulla fissazione della residenza, la legge consente ai coniugi di rivolgersi al giudice senza alcuna formalità.

MATRIMONIO CIVILE: CAUSE   DI INVALIDITÀ

       mancanza della dichiarazione che intendono essere marito

vizio di forma                       e moglie, che deve essere espressa   dagli sposi davanti

all’ufficiale dello stato civile

impedimenti (senza la           mancanza della maggiore età (gli sposi devono

richiesta della                        comunque avere 16 anni per ottenere l’autorizzazione);

autorizzazione                       parentela   fra zii e nipoti; affinità; mancato   rispetto dei

a superarli)                            300 giorni fra un matrimonio e l’altro  matrimonio

                                              simulato; matrimonio contratto in seguito a

vizi del consenso                  dolo, errore o violenza; matrimonio contratto con un

        incapace di intendere e   di volere

•      Il regime patrimoniale della famiglia 

Prima della riforma del diritto di famiglia, del 1975, spettava al marito somministrare alla moglie tutto ciò che era necessario ai bisogni della vita, in proporzione alle sue sostanze. La moglie doveva a sua volta contribuire al mantenimento del marito, solo se quest’ultimo non possedeva mezzi sufficienti. L’introduzione dell’eguaglianza giuridica tra i coniugi ha imposto l’obbligo per entrambi di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione delle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo. Gli sposi regolano i propri rapporti patrimoniali scegliendo un regime patrimoniale. La riforma ha innovato profondamente anche questo settore. Infatti, prima del 1975, il regime consisteva nella separazione dei beni ed era ammissibile la comunione solo mediante la stipulazione di convenzioni matrimoniali: attualmente, invece, la legge disciplina i seguenti regimi patrimoniali:

a)            comunione dei beni cc 159: è il regime legale ordinario, che opera sempre, qualora le parti non abbiano stabilito diversamente; è dunque derogabile e riguarda esclusivamente i beni acquistati durante il matrimonio;

b)            separazione dei beni: può essere scelta dai coniugi tramite dichiarazione nell’atto di celebrazione del matrimonio, o attraverso una convenzione; con la separazione ogni parte conserva la proprietà di tutti i beni e l’esclusiva amministrazione di essi;

c)            fondo patrimoniale cc da 167 a 171: viene attuato tramite una convenzione matrimoniale o per testamento, e consiste nel vincolare un patrimonio separato ai bisogni della famiglia;

d)            comunione convenzionale: viene attuata per mezzo di una convenzione e consente di modificare determinati aspetti della comunione legale dei beni.

comunione dei beni

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