L’Accordo del 1984 stabilisce che: “Le sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività della Segnatura Apostolica, sono su domanda delle parti o di una sola di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della Corte d’Appello competente”, cioè quella dove il matrimonio è stato trascritto

La Corte d’Appello deve innanzitutto accertare : “che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa; che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio; che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere”.

È opportuno osservare che la Segnatura Apostolica, nel dichiarare esecutive le sentenze dei tribunali ecclesiastici, deve accertare che alle parti sia stato garantito il diritto di agire e di difendersi (regolarità del procedimento) in almeno due gradi di giudizio, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza (definitività del procedimento).

Quanto al divieto di riesame nel merito: il giudizio di merito circa la nullità matrimoniale è di competenza del diritto canonico, e non della giurisdizione civile.

L’Accordo del 1984 prevede, inoltre, che la Corte d’Appello competente, “nella sentenza che rende esecutiva una sentenza canonica, può indicare provvedimenti economici a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo”.

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