L’art. 4 della legge 222/1985 stabilisce che: “Gli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell’ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti”.
L’ente, cioè non nasce come ecclesiastico ma lo diventa solo dopo il riconoscimento dello Stato. La legge 222/1985, pertanto, riguarda solo gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
L’art. 7 dell’Accordo del 1984 e la legge 222/1985 individuano i requisiti per il riconoscimento, alcuni di carattere soggettivo: l’erezione o approvazione da parte dell’autorità ecclesiastica; altri di carattere oggettivo: la sede in Italia e il fine di religione o di culto. Tale fine è presunto per “gli enti che fanno parte della struttura gerarchica della Chiesa, per gli istituti religiosi e i seminari”; va invece accertato di volta in volta per le fondazioni o per gli enti “che non abbiano personalità giuridica nell’ordinamento della Chiesa”, purché tale “fine sia costitutivo dell’ente”.
Il riconoscimento ha senza dubbio un carattere discrezionale, dal momento che la legge 222/1985 dispone che gli enti “possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili”. Sono dotate di personalità giuridica per antico possesso di stato la Santa Sede, gli enti centrali della Chiesa, i seminari, le parrocchie di antica istituzione e i capitoli.
Dopo aver ottenuto il riconoscimento, gli enti ecclesiastici devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche istituito presso il Tribunale di ogni capoluogo di provincia, indicando la data, il nome del richiedente, l’atto costitutivo e lo statuto, nonché “presentando una copia del decreto di riconoscimento”.
Dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche ne consegue che gli enti possono compiere atti giuridici validi nei confronti dei terzi.
L’iscrizione equipara gli enti ecclesiastici alle altre persone giuridiche private. Infatti la legge 222/1985 vieta agli enti non iscritti nel registro delle persone giuridiche, di concludere negozi giuridici.
Quanto alle strutture e finalità dell’ente, bisogna distinguere tra mutamenti sostanziali dell’ente, revoca del riconoscimento e soppressione ed estinzione.
I mutamenti sostanziali vanno riconosciuti “con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato”. Qualora il mutamento “faccia perdere all’ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l’autorità ecclesiastica”.
Dalla revoca si distingue l’annullamento del riconoscimento per motivi di legittimità. La prima avviene per cause sopravvenute, mentre il secondo rientra nel potere dello Stato di annullare il provvedimento in caso di mancanza di uno dei requisiti prescritti dalla legge, ed ha effetti retroattivi.
Alla soppressione o estinzione dell’ente provvede l’autorità ecclesiastica che “trasmette il provvedimento al Ministro dell’interno, che, con proprio decreto, dispone l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche”, “e provvede alla devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto”.
La soppressione va distinta dall’estinzione, in quanto la prima avviene per volontà di un organo diverso dall’ente stesso, la seconda per il venir meno dello scopo dell’ente ecclesiastico.
La legge 13/1991 ha parzialmente modificato il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica previsto dalla legge 222/1985.