La tutela del sentimento religioso nel codice ”Rocco”

d.lgs 507/1999 + 85/2006 → disciplina relativa alla punizione per delitti contro il sentimento religioso e la bestemmia. Il Codice Rocco faceva riferimento alla religione cattolica quale religione di stato, alla quale riconosceva un valore politico ed era quindi assicurata una tutela privilegiata. Erano puntiti:

– il vilipendio della religione di stato

– le offese alla religione di stato tramite offese alle persone e di cose

– il turbamento di funzioni religiose del culto cattolico.

Punizioni anche se contro i culti ammessi dallo stato ma diminuite.

→ L’elemento oggettivo del reato erano espressioni di scherno, rivolte contro persone o cose quali oggetto di culto o il turbamento delle funzioni religiose.

→ L’elemento soggettivo era il dolo generico, l’elemento psicologico era dato dalla volontà e la conoscenza di ciò che si stava facendo.

Con la costituzione si ha contrasto con quanto sopra detto con il principio di laicità.

L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale

La corte costituzionale si è pronunciata varie volte con:

sentenze di rigetto

sentenze in cui comunque si giustificavano i reati

Ha rivolto numerosi inviti al legislatore per migliorare la tutela della libertà religiosa e parificare tutte le confessioni. Vent’anni di inerzia della corte hanno portato alla sua evoluzione e la stessa ha ridisegnato progressivamente l’intera disciplina dei reati contro il sentimento religioso.

La depenalizzazione dei reati minori

I reati minori non sono più reati contravvenzionali ma illeciti amministrativi pagabili con somme di denaro applicate dal prefetto

La riforma dei reati di vilipendio

Interventi del legislatore:

legge 85/2006 → modifiche per reati d’opinione e in materia di religione, non più riprodotto l’art.402, riscritti gli art.403-404, modificato art.405 e abrogato l’art.406. → piena parificazione delle confessioni religiose per tutela penale perchè il bene giuridico protetto è il sentimento religioso. Sanzioni meno gravi che nel passato. Gli art.404-405 sono più specifici mentre non è così per l’art.403 per cui è richiesto il requisito di pubblicità

La libertà religiosa e le cause di giustificazione

L’esercizio di un diritto può essere causa di giustificazione o detta esimente, ma non c’è una tendenza univoca infatti la libertà religiosa ha il limite degli altri diritti costituzionalmente garantiti. Se sussiste l’illecito penale non si può portare a giustificazione il motivo religioso. Si ha l’esimente anche per incontro con un latitante per funzioni pubbliche → il sacerdote non viene incolpato. Un sodalizio per motivi di religione islamica non è discolpato perché è fatto per motivi religiosi. Il diritto di cronaca è giustificato dalla diffamazione a mezzo stampa ma solo la notizia è riportata in termini essenziali e corrisponda a verità almeno putativa. La libertà di manifestazione del pensiero è in equilibrio con altri diritti fondamentali, es. religiosi. Il diritto di comunicazione in materia di religione ha dei limiti ed è stato configurato il reato di diffamazione.

Esame dell’ipotesi di rifiuto di uffici legalmente dovuti:

in relazione al rifiuto di prestare giuramento

di esercitare funzione giudiziaria o altro incarico per motivi di religione

Le circostanze aggravanti ed attenuanti

Art. 61 c.p. → aggravanti comuni:

per commissione del fatto con abuso di poteri o con violazione di doveri inerenti alla qualità di ministro contro una persona rivestita della qualità di ministro ma occorre un rapporto di causalità dei fatti → l’agente deve sapere della qualità del passivo

aggravante del furto per commissione di fatti su cose destinate a pubblica reverenza

aggravante il commettere il fatto in edifici di culto

→ attenuanti comuni:

agire per particolari motivi morali

L’uso abusivo dell’abito ecclesiastico

Non c’è obbligo di indossare una divisa per i ministri di culto ma è sanzionato l’indossarla abusivamente per tutelare la pubblica fede, perseguibile d’ufficio.

Responsabilità amministrativa degli enti ecclesiastici

Responsabilità degli enti in merito ad atti dei loro amministratori → legge 231/2001 ha fissato i confini soggettivi di applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Si escludono gli enti non a carattere associativo e quelli collegati alle confessioni religiose che siano pubblici non economici (Art.1) → le confessioni rientrano?

sì perché sono estranee dallo stato

no perché a) ogni confessione svolge funzioni di rilievo costituzionale, b) il legislatore non si riferiva alle confessioni nell’elaborazione della legge, c) applicare sanzioni interdittive a confessioni comporta violazione del loro ordine proprio, costituzionalmente garantito.

Il “segreto” dei ministri di culto

Ogni comunità ha una sua concezione di ministro di culto, l’ordinamento italiano non offre una nozione di portata generale. Analogo problema per la definizione di edifici di culto.

a) vige principio di riservatezza con fondamento negli art.2-19 con rilievo costituzionale. Le particolari conoscenze che possono essere acquisite a causa dei compiti istituzionali dei ministri hanno tutela di riservatezza → segreto confessionale, disciplinato secondo:

piano del diritto sostanziale → art.622 cp – punizione per rivelazione di segreti senza giusta causa o per proprio o altrui profitto → obbligo al silenzio, è richiesto il dolo generico.

Piano del diritto processuale → art.200.1 cpp – non possono essere obbligati a deporre come testimoni ma non è tutela assoluta perché se il giudice lo ritiene obbliga alla deposizione. Per l’ordinamento italiano non rileva l’obbligo di segreto. Più complesso il problema per ministri che svolgono anche funzioni di altra natura. Siccome il termine “ministro” non ha un significato uniforme, per le confessioni governate dalla legge sui culti ammessi il ministro deve avere approvazione governativa delle nomine

b) la disciplina è completata da:

non si ha dovere di esibire documenti ad autorità se si tratta d segreto confessionale ma l’autorità può compiere ulteriori accertamenti.

Divieto di utilizzare le intercettazioni per fatti conosciuti in relazione al loro ministero.

c) si ha in alcune fonti una tutela più intensa per insindacabilità della dichiarazione del ministro di culto. La tutela non sembra bilanciata con altri valori di rango costituzionale in tema di giustizia penale. Il segreto confessionale trova la sua copertura nel diritto di libertà religiosa e nell’indipendenza degli ordinamenti ma se entra in conflitto con altri interessi alla pari il legislatore deve equilibrarli.

La testimonianza dei ministri di culto

Il divieto degli ecclesiastici di testimoniare non è assoluto ma hanno il diritto di astenersi, il giudice non può escludere automaticamente qualsiasi ecclesiastico dai testimoni ma deve avvertirlo della facoltà di astenersi.

La comunicazione dei procedimenti penali a carico di ecclesiastici

Protocollo addizionale all’accordo 1984 → l’autorità giudiziaria italiana darà comunicazione a quella ecclesiastica dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici, esteso poi anche ai religiosi. Informazione inviata anche quando l’ecclesiastico o il religioso sia in stato di fermo. La mancanza di comunicazione non impedisce lo svolgimento del processo. Non vale per altre confessioni.

La discriminazione per motivi religiosi e discriminazione

La discriminazione su fattore religioso è punita con reclusione fino a 1 anno e 6 mesi o con multa di 6000 euro. Punito chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione o violenza o atti di provocazione di violenza per motivi religiosi → delitto a dolo specifico, fatto quindi con coscienza. Esteso poi alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio. Per reati commessi con discriminazione o di odio religioso la pena è aumentata della metà. Se i reati sono favoriti da associazioni organizzazioni movimenti o gruppi il giudice può sospendere l’attività organizzativa in via cautelare e se la cosa è confermata ordina lo scioglimento. Corte di cassazione → strappare velo a donna musulmana è atto di discriminazione.

Se si pensa fondatamente che l’imputato sarà perseguitato costituisce causa ostativa all’estradizione →salvaguardia del diritto di libertà e sicurezza da discriminazioni. Per analogia in nessun caso si dispone l’espulsione di stranieri verso uno stato che possa essere fonte di persecuzione per motivi religiosi o dove non sia protetto da persecuzione.

Legge 232/1999 → attribuzione alla competenza della corte del crimine di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra.

Le immunità

Il divieto di ingerenza dello stato nella chiesa non comporta immunità penali ma eccezionalmente alcuni soggetti sono sottratti all’applicabilità delle sanzioni, come ad es. il sommo pontefice che ha piena immunità. Gli ecclesiastici che per ragioni di ufficio emanano atti per la santa sede hanno immunità funzionale, relativa a fatti commessi nel periodo di esercizio dei poteri e sono esenti da investigazione. Gli inviati dei governi nella santa sede, i diplomatici e i corrieri del pontefice godono di immunità funzionale come agenti diplomatici per il diritto internazionale.

Varie di diritto interno

Suono delle campane → Problema in relazione al disturbo delle occupazioni e al riposo in quanto oggetto di tutela è l’ordine pubblico per la tranquillità pubblica. Illecito solo se sono superati i limiti di legge di normale tollerabilità al di fuori delle funzioni liturgiche. La normativa sull’inquinamento acustico non abroga la norma penale. Nell’ambito delle funzioni liturgiche si hanno 2 presupposti:

la circostanza comporta il superamento della normale soglia

assenza di specifiche disposizioni dall’autorità ecclesiastica

Se supera comunque incorre in illecito. Un edificio in costruzione può essere sottoposto a sequestro penale preventivo

misure di prevenzione: contemperamento tra esigenze di prevenzione ed esercizio dei diritti

affidamento ai servizi sociali: è apprezzato ma non costituisce base sicura di positiva evoluzione.

Sequestro di persona: il caso della suora di clausura che accetta di rimanere segregata non è sequestro di persona

Ricettazione: di oggetti sacri essendoci il divieto di alienabilità

Nuove figure di reato delle pratiche di mutilazione (punito da 4 a 12 anni) e lesione degli organi genitali femminili (punito da 3-7 anni) → i delitti in questione offendono i diritti individuali con scriminante se l’avente diritto dà il consenso mentre per la donna non è scriminante perché l’atto riduce l’integrità fisica.

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