Il riconoscimento
Nell’ordinamento italiano le confessioni non hanno personalitĂ giuridica di diritto privato mentre ce l’hanno le articolazioni attraverso le quali si strutturano ed agiscono → nesso tra libertĂ istituzione ecclesiastica e possibile riconoscimento per gli enti ecclesiastici (o enti confessionali)
Riconoscimento civile di ente ecclesiastico:
antico possesso di stato. Il ministro dell’interno rilascia attestato per iscrizione nel registro delle persone giuridiche, le controversie sono competenze del giudice amministrativo. Es. Santa Sede, Chiese cattedrali o tavola valdese
per legge , es. conferenza episcopale italiana (superfluo il procedimento)
per decreto ministeriale con procedimento abbreviato o procedimento ordinario
Disciplina → legge 222/1985
in forza di trattati internazionali
La procedura
Riconoscimento civile conferito a enti della chiesa cattolica con decreto del ministro dell’interno, previa istruttoria → qualificazione di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (e.e.c.r.). E’ richiesto il parere del consiglio di stato solo in casi delicati o complessi. Per le confessioni con intesa è concesso ma una semplificazione è espressa in intese del 2007 non ancora approvate.
Dove non è prevista la qualifica di e.e.c.r. si ha qualifica di ente confessionale.
Per confessioni prive d’intesa si applica la procedura aggravata della legge 1929/1930 → erezione in ente morale con dpr su proposta del ministro dell’interno e supervisione del consiglio dei ministri
La domanda è diretta al ministro dell’interno dai rappresentanti presso prefettura ufficio territoriale del governo
I requisiti
sede in Italia
collegamento organico dell’ente con la confessione
fine di religione o di culto
L’autoritĂ confessionale deve dare l’assenso alla domanda dell’ente o inoltrarla direttamente. Il collegamento all’autorità è necessario ma non sufficiente. La valutazione è difficoltosa in alcuni casi perchè il criterio non è univoco
Riconoscimento si fonda su:
profilo soggettivo → carattere confessionale
profilo oggettivo → fini ed attivitĂ
L’accertamento è fatto di volta in volta tranne quando è presunto come per enti che fanno parte della chiesa. La legge orienta specificando che sono attivitĂ di religione e culto quelle dirette a esercizio del culto o cura delle anime, a scopi missionari, a catechesi e attivitĂ diverse quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione, cultura e a scopo di lucro. Le confessioni non cattoliche hanno attivitĂ diverse uguali a cattoliche mentre per esercizio culto dipende dalla confessione. Si possono svolgere attivitĂ commerciali ma con finalitĂ istituzionali dell’ente. Se l’ente persegue piĂą fini la pubblica amministrazione valuta le attivitĂ svolte secondo criterio di prevalenza.
L’atto è dovuto o discrezionale? Si parla di discrezionalitĂ tecnica o quasi diritto
Ulteriori requisiti:
carattere non locale delle societĂ
garanzie di stabilitĂ
apertura al culto pubblico
mancanza di annessione ad altro ente riconosciuto
congruitĂ dei mezzi per manutenzione e officiatura per le chiese aperte al culto pubblico
sufficienza dei mezzi
Accordo 1984 → disciplina enti riconosciuti ha carattere di specialità rispetto al codice civile → non si può richiedere:
costituzione per atto pubblico
possesso di statuto
conformitĂ statuto a prescrizioni per persone giuridiche private
Con riconoscimento l’ente confessionale diventa ente ecclesiastico o della chiesa/confessione o religioso, cioè civilmente riconosciuto
Natura dell’ente
La qualifica non conferisce carattere di pubblicitĂ . Le norme operanti per lavoro subordinato non hanno limite all’applicazione a dipendenti ecclesiastici. Gli enti di minoranza sono assimilabili a enti pubblici mentre gli enti ecclesiastici non sono enti pubblici, anche se equiparati. Non c’è fallimento per ente imprenditore tranne che per autonomo centro d’imputazione.
Autonomia organizzativa e gestionale
L’amministrazione dei beni è soggetta a controllo previsto da diritto canonico con rilevanza civile. Autonomia è rafforzata da mancanza di controlli dello stato. C’è obbligo di iscrizione al registro delle persone giuridiche per tutelare affidamento dei terzi. InvaliditĂ o inefficacia di negozi giuridici non è opponibile a terzi che non fossero a conoscenza delle limitazioni dei poteri → si ha sistema di pubblicitĂ legale per rendere conoscibili le vicende dell’ente. Le regole sono riprodotte nelle intese. Sembra dubbio che la disciplina determina una limitazione alla capacitĂ di agire dell’ente
Differenza di trattamento sarebbe in contrasto con legge 222/1985 ma si tollera a causa della specialitĂ .
Mancata iscrizione → inopponibilità a terzi
Il mutamento del fine e la revoca
Gli enti riconosciuti devono mantenere una continuitĂ detta coerenza istituzionale → ogni mutamento sostanziale deve essere comunicato all’ordinamento dello stato. La domanda di riconoscimento deve specificare i motivi. La pubblica amministrazione ha discrezione nel valutare se il mutamento è o no sostanziale. La revoca del riconoscimento può essere fatta d’ufficio se l’ente perde un requisito, disposta con decreto del ministro dell’interno ma bisogna informare l’autoritĂ ecclesiastica o confessionale. Se l’autoritĂ estingue o sopprime un ente deve trasmetterlo al ministro dell’interno che ne deve devolvere i beni secondo quanto prescrive l’autoritĂ . Uguali regole per intese.
Il regime tributario
Gli enti hanno un regime fiscale agevolato con equiparazione del fine di religione e culto a fini di beneficenza e istruzione. 1970 → riforma tributaria → la disciplina rientra nell’ambito degli enti non commerciali, assimilati ora ai no profit. Per diverse attivitĂ si possono fare ma sono sotto ordinamento italiano e fiscale. Non c’è esenzione da obblighi ma solo in riguardo ad attivitĂ di religione e culto.
Agevolazioni:
IRPEG (ora IRES) → riduzione del 50% dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche ma solo se civilmente riconosciute, sono escluse le attivitĂ commerciali svolte. Particolare situazione è quella scientology perchè il suo carattere era ritenuto controverso ma ultimamente è stata inclusa.
IVA → ente non è compreso ma per attivitĂ commerciali cedute all’esterno della cerchia si hanno imposte
INVIM → imposta sull’incremento di valore degli immobili, soppressa ma vigente fino al 2003 per cose fino al 1992 → riguarda il passato. Gli immobili per il culto sono esenti. L’esenzione è discussa per immobili non destinati al culto
ICI → esenti gli immobili degli enti non commerciali se destinati esclusivamente ad attivitĂ essenziali ma non con natura esclusivamente commerciale e quelli per l’esercizio del culto. Per enti con fine di religione e culto sono previste esenzioni per imposta di successione e donazioni ed agevolazioni per pubbliche affissioni.
Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l’impresa sociale
Il diritto comune favorisce iniziative privatistiche in vari settori. Ultimamente si è riconosciuto che gli enti riconosciuti possono essere soggetti attivi del nuovo sistema integrato dell’assistenza → si ha tendenza dello stato ad agevolare le attivitĂ con valore sociale. Per conseguire la qualifica ONLUS ci sono alcune condizioni quale lo svolgimento di attivitĂ sociali elencate e direttamente connesse. Gli enti ecclesiastici sono ONLUS solo per attivitĂ elencate al 1° comma lett. a art.10 (assistenza sociale, sanitaria, promozione interesse storico…). Gli enti devono iscriversi all’anagrafe unica ONLUS. Dubbia la legittimitĂ cost della parificazione ONLUS solo a entri con intese.
→ la disciplina ONLUS presenta la specialità degli enti ecclesiastici.
Legge 155/2006 → disciplina dell’impresa sociale per tutte organizzazioni private che esercitano al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilitĂ sociale con assenza dello scopo di lucro. Deroga alla disciplina generale → devono depositare all’ufficio del registro delle imprese solo il regolamento e le sue modificazioni, sono sottratti a regime in materia di responsabilitĂ patrimoniale.