La responsabilità dell’esercente non è limitata globalmente, ma sussistono diverse specifiche limitazioni per varie cause di responsabilità:

  1. per il risarcimento di danni a terzi sulla superficie
  2. per il risarcimento di danni da urto
  3. per la responsabilità del vettore

In via generale si può osservare che la disciplina dei singoli limiti della responsabilità dell’esercente differisce dalla disciplina della limitazione della responsabilità dell’armatore nei seguenti punti:

  1. la limitazione opera ex lege, non essendo necessaria una dichiarazione dell’esercente di volersene avvalere
  2. la somma limite, anziché al valore del veicolo, è fissata in base a coefficienti predeterminati o a somme prestabilite
  3. la limitazione non ha luogo per viaggio, bensì per accidente
  4. in ciascun caso si tratta di limitazione di debito e non di responsabilità

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