Le invenzioni industriali sono disciplinate dagli artt. 2584-2591 del codice civile e dal codice della proprietà industriale, che sostituisce la vecchia disciplina del 1939 e successive modificazioni, al fine di attuare gli accordi internazionali e le direttive comunitarie in materia.

Le invenzioni industriali sono idee creative che appartengono al campo  della tecnica. Esse consistono nella soluzione originale di un problema tecnico, suscettibile di pratica applicazione nel settore della produzione di beni o servizi.

Si distinguono dalle opere dell’ingegno, tutelate dal diritto d’autore, anche per il diverso modo di acquisto del diritto di utilizzazione economica: la concessione del corrispondente brevetto da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo la limitata tutela accordata alle invenzioni non brevettate.

Possono formare oggetto di brevetto per invenzione industriale le idee inventive di maggior rilievo tecnologico. Queste possono essere divise in tre categorie:

invenzioni di prodotto, che hanno per oggetto un nuovo prodotto materiale;

invenzioni di procedimento, che possono consistere in un nuovo metodo di produzione di beni già noti, in un nuovo processo di lavorazione, in un nuovo dispositivo meccanico;

invenzioni derivate,  art. 46, 4° comma, c.p.i., che sono una derivazione di un’invenzione precedente. Esse possono consistere:

 in un’ingegnosa combinazione di invenzioni precedenti in modo da ricavarne un trovato tecnicamente nuovo, invenzione di combinazione;

nel migliorare un’invenzione precedente, invenzione di perfezionamento;

in una nuova utilizzazione di una sostanza o di una composizione di sostanza già conosciute, invenzione di traslazione.

Non sono considerate invenzioni, quindi tutti ne possono usufruire:

le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

i piani, i principi ed i metodi dell’attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori;

le prestazioni di informazioni, art. 45 c.p.i.

Perciò, non può formare oggetto di brevetto ciò che già esiste in natura e l’uomo si limita a percepire o una nuova teoria. Inoltre, non sono brevettabili le invenzioni come software, mentre lo è l’hardware. Non sono brevettabili i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano  o animale e i metodi di diagnosi.

Sono invece brevettabili le nuove varietà vegetali, artt. 100-116 c.p.i., le invenzioni bio – tecnologiche.

I trovati che non ricadono in queste esclusioni devono poi rispondere a determinati requisiti di validità per poter formare oggetto di brevetto. Devono:

essere leciti, art. 50 c.p.i.;

essere nuovi, cioè l’invenzione non deve essere compresa nello stato della tecnica; lo stato della tecnica è tutto ciò che sia accessibile al pubblico, prima della data di deposito della domanda di brevetto, art. 46 c.p.i., cioè non è nuova un’invenzione già divulgata;

implicare un’attività inventiva, cioè un’invenzione implica attività inventiva se per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica; ossia, non sia conseguibile da un tecnico medio del ramo facendo ricorso alle sue ordinarie capacità e conoscenze, giudizio di non ovvietà;

essere idonei ad avere un’applicazione industriale, art 45 c.p.i, cioè quando il trovato può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola, art. 49 c.p.i.

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