Per esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre si intende la previsione dell’art.2932 che prevede la possibilità per l’avente diritto di ottenere, a fronte dell’inadempimento dell’altra parte, una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
Il fondamento di questa previsione è il seguente: se può ritenersi incoercibile l’atto di volontà dell’obbligato, non sarò incoercibile l’effetto giuridico dell’obbligazione che sarà prodotto da una sentenza costitutiva ex.art.2908 che costituirà lo strumento di esecuzione specifica.
Questa ricostruzione è confermata dalla collocazione di tale sentenza nel codice, la quale è collocata nella sezione dedicata all’esecuzione in forma specificai, evidenziando la natura costitutiva e non coercitiva del rimedio; rimedio che avrà la funzione di assicurare l’esecuzione specifica dell’obbligo rimasto inadempiuto.
L’applicazione tipica di questo rimedio è nel contratto preliminare il quale è tutelato dall’art.2932. Le posizioni più datate sostenevano l’identità tra il contenuto del preliminare e la sentenza costitutiva in relazione all’identità tra obbligo e adempimento; interpretazione più recenti hanno invece evidenziato come il rimedio esecutivo possa tener conto dell’equilibrio dei termini di scambio ammettendo la possibilità per il giudice di disporre ad esempio un riduzione del prezzo a favore del compratore o un conguaglio a favore del venditore.
L’innovazione è importante perché segna il superamento delle teoria che avevano attribuito alla sentenza costitutiva l’unica funzione di sanzionare la definitività dell’assetto concordato con il preliminare.
Quanto all’ambito di applicazione del rimedio è dato segnalare di indirizzi tendenti ad allargare l’area di applicazione, andando oltre la previsione di contratti ad effetti reali (es. contratti con i quali si promettono beni) e prevedendo tal strumento anche nei contratti di locazione di società.
Tuttavia vi sono dei casi in cui l’art.2932 non si può applicare, casi in cui l’attuazione del preliminare è condizionata alla dazione di cose o somme di denaro, in questo caso la sentenza non potrò sostituire la prestazione.
Ultimo caso è quello dove l’obbligo di contrarre ha titolo nella legge. Un esempio è quello del concessionario di servizi pubblici il quale ha l’obbligo di accettare le richieste di trasporto. La difficoltà di applicare l’art.2932 risiede nell’assenza di una fonte negoziale dell’obbligo di contrarre, tale da consentire ai giudici di far proprio il regolamento di interessi ed emanare la sentenza.
Tuttavia questo ostacolo si supera facilmente in quanto gli obblighi di cui stiamo parlando riguardano rapporti di massa e prestazione disciplinate da condizioni generali, a quest’ultime si potrà far riferimento in sede di concessione di rimedio costitutivo.