La norma tributaria nella sua struttura ideale si preoccupa di individuare il soggetto creditore del tributo e di individuare il soggetto tenuto all’adempimento del tributo per effetto della titolarità della manifestazione di ricchezza giustificante l’imposizione. Alla titolarità del credito = titolarità dei poteri attuativi connessi alla concreta individuazione delle dimensioni economiche del fatto a rilevanza tributari ed alla materiale realizzazione del credito, anche coattivamente. Ora però, alla titolarità del credito potranno non corrispondere i poteri di attuazione, specie dove si ritenga opportuno devolvere a soggetti diversi dallo Stato, alcuni compiti che si riferiscono alla tutela del credito tributario.
Non è difficile individuare i soggetti attivi: l’attenzione del legislatore si concentra infatti sui profili concernenti attuazione o riscossione del tributo. C’è fondamentalmente mancanza di ogni disposizione diretta a disciplinare il soggetto attivo del tributo: questo perché la disciplina del soggetto attivo è considerata comunque scontata e comunque irrilevante ai fini della regolamentazione del tributo. In realtà, il problema connesso all’individuazione del soggetto attivo del tributo è di primaria rilevanza ove si consideri la dimensione processuale dell’applicazione del tributo (specie quando si deve identificare la parte processuale, in presenza di controversie prescindenti dall’esistenza di un atto amministrativo come es. quelle relativi ai rimborsi d’imposta) nonché è di primaria importanza nel caso dell’individuazione delle responsabilità amministrative connesse all’impulso all’attuazione del tributo (per effetto del riparto tra Stato ed enti locali delle giurisdizioni di controllo). Da ciò la necessità di giungere all’enucleazione di regole generali (che consentano di capire chi possa considerarsi soggetto attivo del tributo, quindi soggetto titolare dei poteri, e delle responsabilità, necessari ad attuare il precetto legale). Una prima differenziazione tra soggetti attivi è conseguente alla formazione del tributo come erariale o locale (sulla base della destinazione del gettito normativamente prevista) ma ciò non risolve il problema di fondo in mancanza di una espressa previsione normativa circa la destinazione del gettito del tributo. La regola potrebbe allora fondarsi sul principio della normale coincidenza del soggetto attivo con lo Stato (salve le eccezioni che danno ad enti diversi dallo Stato la titolarità delle posizioni creditorie inerenti il singolo tributo). Da ciò allo Stato dovrebbero esser riconosciuti tutti i poteri concernenti la tutela del credito (anche in sede esecutiva (ma anche questi poteri possono fare capo a soggetti diversi: es. Falsitta parla di scissione tra soggetto attivo del rapporto di credito e soggetto attivo della potestà di applicazione del tributo a cui la legge demanda le relative attività di accertamento/riscossione ovvero questi poteri possono trovare disciplina specifica diretta ad inserire in un’organizzazione amministrativa più complessa la fase della dinamica applicativa del tributo: ad esempio il soggetto attivo Comune, a questi fanno capo anche i poteri d’attuazione, salvo che la legge disponga diversamente).