Per poterla attuare, ci deve esser una premessa caratterizzata dalla mancanza di una norma idonea a disciplinare la fattispecie fattuale in esame, per cui il soggetto che deve attuare il diritto tributario è capace di ricorrere agli strumenti previsti dal 12 2° preleggi: analogia legis (applicata una disposizione che disciplina casi simili o materie analoghe) e iuris (trovano applicazione i principi generali dell’ordinamento giuridico dello stato).
Questo strumento può trovare applicazione nel diritto tributario, specie nell’ambito delle norme dirette a consentire l’attuazione del tributo, ma ci si chiede se sia applicabile quando si tratti di disciplinare una fattispecie imponibile non prevista normativamente.
La tecnica legislativa propria del diritto tributario deriva dal principio di legalità (che anima la dimensione sostanziale dell’imposizione tributaria): quindi non è possibile l’integrazione analogica delle norme disciplinanti la fattispecie sostanziale dell’imposizione.
Oltre a ciò la l.80/2003 ha previsto il divieto di applicazione analogica delle norme fiscali che stabiliscono il presupposto ed il soggetto passivo dell’imposta, le esenzioni e le agevolazioni.