I servizi tecnico nautici

I servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi pubblici, denominati servizi tecnico nautici di interesse generale, atti a garantire la sicurezza della navigazione e dell’approdo nei porti.

Disciplina e organizzazione dei servizi sono stabilite dall’autoritĂ  marittima o d’intesa con quest’ultima, ed in difetto provvede il Ministro dei Trasporti.

Il servizio di pilotaggio è di norma facoltativo, ma può essere dichiarato obbligatorio con decreto del Ministro dei Trasporti o, in via temporanea e per particolari esigenze, dal direttore marittimo.

I servizi di rimorchio, ormeggio e battellaggio possono essere resi obbligatori dall’autoritĂ  marittima tenendo conto della localizzazione e delle strutture impiegate.

Le tariffe di questi servizi sono fissate dalla corporazione dei piloti per il pilotaggio e dal capo del compartimento per gli altri servizi, in virtĂą di criteri stabiliti dal ministero dei trasporti.

Servizio di pilotaggio

Il servizio di pilotaggio svolge la funzione di assistere il comandante della nave in localitĂ  di approdo o di transito, fornendo i suggerimenti di un esperto (pilota) riguardo alla rotta da seguire ed alle manovre necessarie per assicurare l’approdo o il transito senza d danni.

Il servizio è affidato alla corporazione dei piloti, e dove questa non sia costituita, il comandante del porto può affidare il servizio a marittimi abilitati al pilotaggio, detti piloti pratici locali.

Dove il pilotaggio è obbligatorio, il pilota è tenuto a prestare la sua opera in tutta la zona in cui si connette l’obbligatorietĂ , mentre dove è facoltativo, deve prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto.

Il pilota fa parte dell’equipaggio durante il periodo in cui presta servizio a bordo e nella gerarchia dell’organizzazione sulla nave è equiparato al primo ufficiale; nella navigazione interna, dove il pilotaggio è facoltativo, il pilota che presta servizio a bordo è equiparato al capo timoniere.

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