Imprese portuali e terminaliste
L’esercizio delle operazioni portuali e dei servizi specialistici complementari è svolto da imprese portuali in base all’autorizzazione rilasciata dall’autoritĂ portuale o in mancanza dall’autoritĂ marittima.
Le imprese portuali provvedono, con attrezzature specializzate, alla movimentazione della merce in ambito portuale, ed essenzialmente alla caricazione della merce sulla nave ed alla scaricazione, con annessi obblighi di custodia preventiva o successiva.
Le imprese portuali autorizzate devono essere, in ogni porto, in numero tale da assicurare il massimo della concorrenza nel settore, in relazione alle esigenze di funzionamento del porto e del traffico.
Il contratto che l’utente stipula con l’impresa portuale, detto contratto di imbarco e sbarco, è qualificato come appalto di servizi.
All’interno dei vari porti vi sono poi delle aree particolarmente attrezzate ad organizzate, denominate terminals, dove la merce è raccolta, depositata e smistata secondo la sua destinazione.
Alcune imprese, in virtĂą del possesso di attrezzature tecniche utili in area portuale, possono ottenere la concessione di aree demaniali e banchine per l’espletamento delle operazioni portuali, e la concessione può anche comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.
Queste imprese terminaliste svolgono la loro attivitĂ nell’ambito portuale insieme alle altre imprese non concessionarie, ed operano in esclusiva nelle aree avute in concessione. La responsabilitĂ di dette imprese è regolata dalla convenzione di Vienna, non ancora in vigore.
Fornitura di lavoro portuale temporaneo
 Il personale delle imprese portuali autorizzate potrebbe non essere sufficiente a far fronte alle esigenze operative del porto. Allo scopo di fronteggiare tale eventualitĂ , l’art 17 legge 84/1994 dispone che l’autoritĂ portuale, o dove non istituita quella marittima, possa autorizzare un’impresa a fornire lavoro temporaneo, per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi specialistici complementari e accessori, tra tutte le imprese portuali che ne facciano richiesta con osservanza della paritĂ di trattamento.
Tale impresa svolge un’attivitĂ di intermediazione nella stipulazione dei contratti di lavoro subordinato che intercorrono fra i singoli lavoratori e l’impresa portuale, alla quale è affidata la direzione dei lavori.
La fornitura di lavoro temporaneo deve costituire l’attivitĂ esclusiva dell’impresa autorizzata.
Qualora non vi sia un’impresa disponibile, la fornitura di lavoro temporaneo è erogata da un’agenzia, la cui istituzione è promossa dall’autoritĂ portuale che ne esercita il controllo; tale agenzia è gestita da un organo direttivo cui partecipano i rappresentanti delle imprese abilitate a svolgere operazioni portuali.
Autoproduzione
Importante è la previsione del diritto di autoproduzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali specialistici complementari e accessori.
L’autoritĂ portuale può autorizzare all’esercizio delle operazioni portuali anche gli stessi utenti, purchĂ© le loro navi siano dotate di propri mezzi meccanici e di personale adeguato alle operazioni da svolgere. Per l’autorizzazione può essere richiesto un corrispettivo e il deposito di una cauzione.