Il processo contumaciale si svolge secondo le regole normali, non è dunque prevista una sentenza contumaciale. Alla mancata costituzione  viene attribuito il carattere di comportamento in sé neutro, frutto di una libera scelta della parte di non difendersi all’interno del processo ma tale da non poter implicare alcuna conseguenza negativa a carico di chi lo pone in essere. In questa prospettiva il legislatore ha ritenuto però necessario rafforzare la garanzia del contraddittorio prevedendo che la parte contumace debba essere informata di una serie determinata di atti processuali, gravidi di conseguenze rilevanti, nonostante l’atteggiamento di disinteresse dimostrato per il processo. Per tale motivo debbono essere personalmente notificare al contumace:

–        l’ordinanza che ammette l’interrogatorio o il giuramento in considerazione degli effetti della mancata risposta al primo e ella mancata prestazione del secondo

–        l’ordinanza che dispone l’ispezione sulla persona del contumace o di cose in suo possesso, in considerazione degli argomenti di prova che possono essere tratti a suo danno dal rifiuto di eseguire l’ordine

–        l’ordinanza che dispone l’esibizione di un documento o di una cosa in possesso della parte contumace per le analoghe conseguenze della mancata esibizione

–        il verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza

–        le comparse continenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte

–        le sentenze

le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l’apposizione del visto del cancelliere sull’originale mentre gli altri atti sopra non menzionati non sono soggetti a notificazione o comunicazione. È salva la possibilità di una costituzione tardiva per ciascuna delle parti quando l’altra si sia tempestivamente costituita: la possibilità cioè della costituzione del contumace.

Per il convenuto restano ferme in questo caso le decadenze richiamate nell’art. 171 mentre l’attore nell’ipotesi corrispettiva non potrà in alcun modo integrare la deduzione dei fatti costitutivi del diritto e la formulazione delle domande contenuta nell’atto di citazione. Il convenuto potrà tuttavia chiedere la rimessione in termini se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile. La rimessione è disposta dal giudice con ordinanza.

Lascia un commento