d.lgs 51/1998 → “istituzione del giudice unico di primo grado”: giudici di primo grado sono solo il giudice di pace e il tribunale (soppresso il pretore). La regola dice che in materia civile e penale il tribunale giudica in composizione monocratica e nei casi previsti dalla legge in composizione collegiale con numero invariabile di 3 componenti. Regola dunque del giudice unico, eccezione del giudizio collegiale.
Giudizi collegiali:
– cause con intervento obbligatorio del PM, salvo diversa disposizione (cause proposte da PM, cause matrimoniali e cause per stato e capacità persone)
– cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti. Rientrano i contenziosi per accertamento dello stato passivo. Trascurati i giudizi sulle domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili. Le opposizioni sono anche quelle che concernono la stessa dichiarazione di fallimento o la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella liquidazione coatta amministrativa o straordinaria. Ricompresi anche giudizi di dichiarazione di inefficacia di atti compiuti dal debitore prima del fallimento e anche le azioni revocatorie fallimentari. La contraria più restrittiva interpretazione però è prevalsa e queste cause sono ritenute del giudice unico
– cause devolute alle sezioni specializzate agrarie, già menzionate.
– Cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo
– cause di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del collegio di amministrazione nonché delle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi.
Maggiore perplessità desta l’esercizio ulteriore della delega solo con l’aggiunta delle:
– cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittimità
– cause di cui alla legge 117/1988, ossia giudizi contro lo stato e contro il giudice per il risarcimento di danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati
Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale:
– nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti
È da ritenere che invece la revocazione e l’opposizione di terzo debbano essere decise dal giudice unico e dal collegio a seconda dell’emissione della sentenza. Il giudizio di rinvio dopo cassazione si svolge davanti al giudice unico o al collegio a seconda del rito, tanto per il rito restitutorio che per quello prosecutorio. Il tribunale quando giudica in forma collegiale decide con numero invariabile di 3 votanti. La regola della collegialità permane sempre integra per la corte d’appello che giudica col numero invariabile di tre votanti sia in grado d’appello che in unico grado. La corte di cassazione in ciascuna sezione giudica col numero invariabile di 5 votanti e a sezioni unite col numero invariabile di 9 votanti.