→ Litispendenza: se ne può parlare in 2 accezioni:
– pendenza ovvero giuridica esistenza di un processo la cui durata è definita dalla notificazione dell’atto di citazione e dal momento del passaggio in giudicato della sentenza. Si distingue:
a- litispendenza semplice: pendenza senza che un giudice ne sia attualmente investito
b- litispendenza qualificata: pendenza davanti a giudice determinato
in entrambi i casi opera la regola dell’art.39 cpc, si devono riunire i due processi
– litispendenza parziale detta continenza, quando davanti a due giudici diversi pendono due cause identiche per soggetti e causa petendi, mentre il petitum è diverso poiché in una di esse è maggiore e contiene integralmente l’altro. Se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente il giudice di questa dichiara con sentenza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Altrimenti la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono pronunciate dal giudice adito per primo. La regola non opera per cause in gradi diversi.
– Cause tra loro connesse: il giudice fissa con sentenza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della causa principale o a quello preventivamente adito.
Per l’operatività di tutte queste regole vale la norma per la quale la prevenzione è determinata della notificazione della citazione che è in momento di proposizione della domanda a tutti gli effetti processuali e sostanziali nel processo ordinario.