Come qualsiasi norma, anche quella tributaria deve esser interpretata: ora però rispetto alle altre norme, questa è diretta alla definizione di fatti economici ai fini della realizzazione del prelievo tributario. Ciò ha portato alcuni studiosi ad ipotizzare l’esistenza di regole speciali di interpretazione della norma tributaria. Secondo Tinelli questo non è propriamente esatto, in quanto problematiche sull’interpretazione potranno porti solo nei casi in cui la fattispecie normativa sia strutturata con un semplice rinvio a fenomeni economici altrimenti non disciplinati rinviandosi in tal caso nel diritto tributario le tematiche proprie del settore non giuridico di provenienza. Quando invece il paradigma normativo è finalizzato a consentire l’attuazione del tributo o ad imputarne gli effetti, le regole interpretative saranno quelle previste in generale dall’ordinamento. L’interprete poi potrà esser influenzato da valutazioni personali circa la prevalenza dell’uno o dell’altro interesse coinvolti nella dinamica impositiva: ciò conferma l’inesistenza di regole sull’interpretazione dirette ad affermare normativamente la prevalenza dell’uno o dell’altro schema di ragionamento.
Tuttavia l’interpretazione è molto influenzata dalla presenza dell’autorità amministrativa: quest’ultima interviene come soggetto portatore di un interesse alla massimizzazione del gettito (questo interesse deve però contemperarsi con quello alla corretta interpretazione della portata della norma tributaria). Il 5 l.212 conferma questa massiccia presenza dell’amministrazione: essa deve garantire la conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, usando gli strumenti di diffusione più adatti, ma anche un dovere di portare a conoscenza dei contribuenti le interpretazioni contenute in circolari e risoluzioni emanate dalle amministrazione stessa. Fondamentale è poi l’11 1° l.212: prevede il diritto di interpello (con cui il contribuente può stimolare una presa di posizione interpretativa dell’amministrazione, in presenza di obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione di disposizioni di carattere tributario). La particolarità di questo istituto sta nella efficacia della risposta (espressa o tacita) della p.a. che vincola il successivo comportamento dell’amministrazione finanziaria. L’11 2° prevede la nullità degli atti emanati in difformità della risposta (espressa o tacita) dell’istanza di interpello Questa importante presenza dell’amministrazione è dovuta anche al modesto contributo in sede di interpretazione della dottrina (in quanto spesso troppo orientata a favore del contribuente) e della giurisprudenza (non è stata mai un’efficace guida per l’interpretazione, specie per la instabilità legislativa della materia e conseguente complessità nell’individuazione della norma applicabile al caso concreto. Ora però sezione tributaria in Cassazione)