Il giudice di pace è particolarmente idoneo alla decisione del contenzioso “minore”, cioè di minore importanza e difficoltà tecnica, mentre i giudici togati sono più idonei per la decisione delle controversie di elevato valore, maggior complessità e cospicuo rilievo sociale. Il giudice di pace è munito di:
– competenza generale per valore
– competenza speciale per valore in determinate materie
– competenza per materia
precisamente:
– cause per beni mobili <= € 2582,28 quando non attribuite ad altro giudice
– risarcimento danno veicoli/natanti con valore <= € 15493,71
– per ragione di materia, indipendentemente dal valore per
a – apposizione termini/distanze per pianta mento alberi
b – misura e uso servizi di condominio
c – rapporti tra proprietari e detentori di immobili adibiti a civile abitazione per immissione fumo e calore, esalazioni e simili se superano la normale tollerabilità.
È stata ripristinata la competenza prevista per giudizi di opposizione all’ordinanza di ingiunzione per sanzioni amministrative, competenza esclusa per materie che comportano una particolare difficoltà di accertamento o coinvolgono rilevanti interessi collettivi o per sanzioni di notevole entità.
– Cause non di competenza di altro giudice. La regola soffre eccezione per i casi con competenza in unico grado della corte d’appello:
a – sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e attuazione atti pubblici ricevuti all’estero
b – convenzione di Bruxelles per istanza di esecuzione decisioni in altro stato CE e istanza di esecuzione decisione resa in altro stato CE
c – azioni di nullità e risarcimento danno per violazione norme
d – giudizi per equa riparazione danno per irragionevole durata del processo
e – opposizione a liquidazione indennità di esproprio
Il tribunale è altresì esclusivamente competente per:
– Cause per imposte e tasse
– Cause relative allo stato e alla capacità delle persone
– Cause per diritti onorifici
– Querela falso
– Esecuzione forzata
– Per ogni causa di valore indeterminabile