Le esenzioni dalla giurisdizione

Sono esenti dalla giurisdizione italiana gli stati esteri nell’esercizio della loro sovranità, quindi non possono essere convenuti davanti al giudice italiano in materie di loro competenza. Non possono essere assoggettati a misure cautelari o esecutive i beni di stati stranieri che siano impegnati in funzioni attinenti alla sovranità o destinati a fini pubblici. Possono invece essere convenuti per rapporti di diritto privato.

 

I limiti alla giurisdizione nei confronti della Pubblica Amministrazione

Un ulteriore ordine di limiti alla giurisdizione civile ordinaria si ricollega alle particolari prerogative della Pubblica Amministrazione che nelle materie in cui ciò è previsto gode nella sua azione di un potere discrezionale insindacabile da parte del giudice ordinario così come ogni altro giudice. Nei confronti dell’esercizio di tali poteri d’imperio il privato è in una posizione di mera soggezione corrispondente ad una situazione soggettiva di interesse mero o di fatto da cui consegue improponibilità assoluta della domanda giudiziale.

La Pubblica amministrazione che non è parte in causa può richiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite  della Cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all’amministrazione stessa finché la giurisdizione non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. In queste ipotesi il procedimento avanti alla Corte di cassazione è messo in moto dal prefetto competente che ne fa richiesta con decreto motivato e comporta come conseguenza la sospensione necessaria del processo in attesa di decisione vincolante della Corte di Cassazione.

 

I limiti della giurisdizione ordinaria nei confronti dei giudici speciali

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali e prevedendo invece che possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinare materie anche con partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. Nell’ambito delle giurisdizioni speciali tuttora esistenti un posto di assoluta preminenza spetta in primo luogo alla giurisdizione generale amministrativa, TAR e Consiglio di Stato. I rapporti tra giurisdizione ordinaria e amministrativa sono regolati dalla legge 2/1865 che fa una ripartizione tra interessi legittimi e diritti soggettivi.

Sono devolute al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle PA. Il tribunale amministrativo regionale nell’ambito della sua giurisdizione conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno anche attraverso la reintegrazione in forma specifica e agli altri diritti patrimoniali consequenziali.

Non conoscono giurisdizioni speciali i Tribunali regionali delle acque pubbliche e le sezioni specializzate. Non costituiscono giurisdizioni speciali nemmeno le autorità garanti che hanno natura prevalentemente amministrativa e non hanno concreta esclusiva potestà decisoria.

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