Entrata in vigore. Si ritengono applicabili le regole del 73 3° Costituzione e 10 1° Preleggi: essi dispongono l’inizio della obbligatorietà della legge il 15° giorno successivo alla pubblicazione. Queste disposizioni prevedono che il termine è derogabile dalla legge stessa, che può ridurlo/prolungarlo: queste facoltà sono usate dal legislatore tributario quando si ritiene opportuna che l’entrata in vigore della legge coincida con la pubblicazione ovvero quando 15 giorni sembrano pochi per consentire la piena conoscenza di una normativa destinata ad ampia diffusione.

 Divieto di retroattività. Ex l.212 art 3 (prima parte): “Salvo quanto previsto dall’1 2° , le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”. Questa disposizione consolida normativamente un principio affermato dalla giurisprudenza cos, che si ritiene la possibilità della retroattività, ma allo stesso tempo ne rileva il contrasto col principio della capacità contributiva, quando spezzi il nesso di collegamento tra fatto espressivo di capacità contributiva e il periodo temporale in cui si verifica l’imposizione. Per questo Tinelli ritiene che il divieto di retroattività della 212 si riferisce solo alle disposizioni di carattere sostanziale (non per le regole procedurali per cui varranno altre disposizioni di garanzia e nemmeno l’istituto dell’interpretazione “autentica”).

Art 3 (seconda parte): “Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”In questo modo la 212 vuole tutelare l’esigenza di effettiva e preventiva informazione ma anche l’affidamento del contribuente verso norme modificanti/influenzanti scelte fondate sulla normativa vigente al momento dell’inizio del periodo d’imposta. Art 3 2°: la legge tributaria non può prevedere adempimenti a carico del contribuente la cui scadenza sia fissata prima del sessantesimo giorno della data di entrata in vigore. Art 3 3°: divieto di proroga per i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta. La legge ha spesso disatteso questa morta, specie nei condoni.

Cessazione dell’efficacia. Valgono le normali norme di diritto comune: cessa di produrre effetti la norma abrogata, in modo espresso o tacito, dal legislatore, oppure dichiarata incostituzionale. L’abrogazione normalmente non comporta particolari problemi applicativi, in quanto in tali casi il legislatore prevede disposizioni transitorie per disciplinare rapporti tributari sorti nell’applicazione delle norme abrogate o modificate. In questi casi, il legislatore detta regole anche sulla successione delle leggi nel tempo, disponendo anche ipotesi di retroattività della normativa in seguito al verificarsi di certi eventi. Nei casi di incostituzionalità di una norma tributaria, spesso la legge interviene, ma nella maggior parte dei casi non interviene, lasciando all’interprete il compito di stabilire la concreta disciplina applicabile ai rapporti non ancora definiti.

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