Nella legge trova perfetta realizzazione la funzione di garanzia insita nel principio Costituzione dell’art 23. La l.212 ha previsto che leggi e atti aventi forza di legge che hanno disposizioni tributarie devono menzionare oggetto delle disposizioni contenute, altrimenti non possono contenere disposizioni di carattere tributario. Sempre per la l.212 (art 1), alla legge ordinaria è riservata l’introduzione di norme interpretative in materia tributaria (limitatamente a casi eccezioni e con specifica qualificazione come tali delle disposizioni di interpretazione autentica. Da quest’ultima disposizione può derivare un effetto retroattivo della legge, quindi questo strumento pone in deroga il divieto di retroattività ex 3 1° l.212. è uno strumento da usare con cautela).
75 e 81 Costituzione  Oltre ciò, la legge tributaria non è oggetto di referendum (75 2° Costituzione): questo per evitare di dare in pasto ai cittadini un settore normativo di elevato impatto con i loro interessi. C’è stata in dottrina una parte che ha sostenuto, partendo dal disposto Costituzione che parla di “leggi tributarie”, che il limite dovrebbe intendersi solo alle norme disciplinanti la struttura portante del prelievo tributario, in quanto solo l’eliminazione di queste potrebbe comportare uno squilibrio nella struttura del bilancio. Tuttavia Tinelli è contrario, in quanto senza la disciplina attuativa (che sarebbe abrogabile col referendum) la stessa struttura sostanziale del tributo viene a perdere di significato. La Corte Costituzionale si è schierata a favore di questa visione, dichiarando l’inammissibilità delle richieste di referendum abrogativo della normativa in materia di prelievo alla fonte ai fini IRPEF. l’81 3° Costituzione prevede il divieto di introduzione di nuovi tributi (e nuove spese) nella legge di bilancio. Si risponde in questo modo all’esigenza di imporre una corretta previsione delle esigenze finanziarie pubbliche, ma tuttavia attraverso la finanziaria è ampiamente derogato, in quanto quest’ultima rinvia alla fine dell’anno finanziario la fissazione dei livelli di deficit e quindi le misure fiscali necessarie a tal fine.
I decreti legislativi
La particolare complessità nella costruzione della fattispecie impositiva, difficilmente realizzabile a livello parlamentare, prevede l’uso massiccio dello strumento della legge delega. Chiaramente tutto ciò può comportare rischi di abuso da parte del governo, quando la delega lascia ampi margini di discrezionalità normativa. Ricorda il 76 e la possibilità di ricorso alla Corte Costituzionale
I decreti legge
Per evitare l’uso distorto del dl in materia tributaria il 4 l.212 ha previsto che non si può disporre con dl l’attuazione di nuovi tributi, né prevedere l’applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti. Tuttavia il dl ben si presta alla materia tributaria, in quanto le esigenze di necessità /urgenza ricorrono spesso nelle modificazioni di aspetti particolari dei tributi, specie in materia di aliquote (cosiddetto “decreto catenaccio”), che rimessa all’approvazione del Parlamento potrebbe far perdere al provvedimento la necessaria incisività o dar luogo a prevedibili distorsioni economiche. disciplina dei dl l.400: pag 81