Per realizzare la sua propria funzione (cioè quella di procurare mezzi finanziari necessari a coprire le pubbliche spese), la norma tributaria usa uno schema di carattere obbligatorio idoneo a consentire il trasferimento giuridico di una parte della ricchezza espressa dai consociati nella disponibilità del soggetto titolare del gettito del tributo. L’obbligazione tributaria quindi presenta natura legale. La base civilistica dell’obbligazione tributaria riemerge in tutti i casi in cui la pur dettagliata regolamentazione speciale manca, ritenendosi in questo caso applicabile le ordinarie regole del c.c.
L’applicazione della fattispecie astratta alla fattispecie concreta dà luogo all’effetto obbligatorio in cui si concretizza il prelievo tributario: ciò può derivare da una “spontanea attività del soggetto destinatario dal lato passivo dell’obbligazione tributaria (“si vedrà il cosiddetto “adempimento spontaneo o automatico del tributo” cioè “attuazione volontaria”). Tuttavia è possibile anche una forma di “attuazione sostitutiva della norma tributaria” da esercitarsi senza il concorso della volontà dell’interessato o addirittura vs la sua volontà. Una volta verificata l’inadeguatezza per il caso concreto delle misure previste dalla legge per consentire l’attuazione volontaria della norma tributaria, la legge deve disciplinare la possibilità di un intervento integrativo/sostitutivo del creditore del tributo finalizzato alla tutela dell’obbligazione tributaria: la cosiddetta “attuazione amministrativa” della norma tributaria, che include l’insieme dei potere e procedure previste dalla legge per consentire l’applicazione della norma tributaria al caso concreto. Comunque sia l’attuazione volontaria che quella amministrativa mirano entrambe a ricondurre la fattispecie astratta a quella concreta, fino a giungere alla liquidazione del tributo stesso ed alla affermazione delle dimensioni dell’obbligazione