La competenza per territorio distribuisce le cause tra i molti giudici di ugual tipo secondo due direttive principali: facilitare e rendere più comoda la difesa delle parti ed in special modo quella del convenuto; e disporre, per particolari categorie di controversie, che il processo si svolga davanti al giudice che, per la sua sede, possa esercitare le sue funzioni nella maniera più efficiente. Vi sono perciò due diverse specie di competenza territoriale: quando la norma si ispira al primo di questi motivi, la competenza può essere prorogata o derogata dalle parti (competenza territoriale semplice); quando invece la norma si ispira al secondo motivo, la competenza è improrogabile ed inderogabile (competenza territoriale funzionale).
Fori generali. La legge stabilisce perciò anzitutto un foro generale, quello del convenuto, davanti al quale una persona può essere convenuta in giudizio per qualsiasi causa, a meno che non sia espressamente deferita ad altro foro (actor sequitur forum rei). Per le persone fisiche è il giudice del luogo in cui esse hanno la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui hanno la dimora. Sono dunque due fori generali concorrenti elettivamente, a scelta dell’attore (residenza o domicilio), e un terzo (dimora) concorrente successivamente. Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora in Italia, o se anche la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l’attore (18: Foro generale delle persone fisiche).
Foro generale delle persone giuridiche è quello del luogo dove hanno la loro sede, oppure uno stabilimento (filiale, agenzia) con un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda. Le società ed associazioni non aventi personalità giuridica hanno la loro sede, a questo effetto, dove svolgono attività in modo continuato (19: Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute).
Domicilio, residenza, sede vanno intesi secondo la definizione che ne dà il Codice civile (43: Domicilio e residenza: «Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale») e, quando occorre, vanno accertati in concreto come res facti. Per le persone giuridiche vale anche la sede effettiva, quando è diversa da quella legale. Infine al domicilio, od alla sede, effettivi, equivale il domicilio eletto (30: Foro del domicilio eletto); l’elezione di domicilio si può fare per determinati atti od affari e deve essere fatta per iscritto (47 c.c.: Elezione di domicilio: «Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari. Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto»).
La legge ha poi stabilito due fori speciali facoltativi, concorrenti col foro generale a scelta dell’attore, per le cause relative a diritti d’obbligazione, stabiliti nel luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio (20: Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione); per luogo in cui è sorta l’obbligazione si deve intendere (se si tratta d’obbligazione contrattuale) il luogo in cui fu concluso il contratto (forum contractus) e (se si tratta di obbligazione ex delicto) il luogo in cui si verificò l’evento dannoso (forum commissi delicti); il forum solutionis è, per il risarcimento dei danni da inadempienza contrattuale, quello del luogo in cui doveva eseguirsi l’obbligazione originaria. Si ritiene poi concordemente che il luogo del fatto costitutivo e dell’adempimento vada rilevato con riferimento all’obbligazione stessa dedotta in giudizio e non ad altre obbligazioni eventualmente sorte dallo stesso fatto od atto. È invece controverso se il 20 possa applicarsi alle azioni dirette alla restituzione di un immobile, conseguente all’azione di nullità, annullamento, risoluzione, rescissione di un contratto traslativo della proprietà.
Quando si è convenuto che il pagamento del prezzo avvenga a mezzo tratta, la giurisprudenza ritiene che il luogo dell’adempimento sia quello dove il titolo dev’essere presentato per il pagamento.
La legge ha inoltre stabilito alcuni fori speciali esclusivi che derogano perciò anche al foro generale, ma sono ciò nonostante prorogabili dalle parti, e cioè:
a) il forum rei sitae per le cause relative a diritti reali sui beni immobili, per quelle di apposizione di termini e di osservanza delle distanze legali nel piantamento di alberi e siepi e per quelle di sfratto per finita mezzadrìa o locazione (21: Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie). Se l’immobile è compreso in più circoscrizioni giudiziarie è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell’immobile;
b) il foro dell’aperta successione, cioè quello dell’ultimo domicilio del defunto (456: Apertura della successione), per le cause relative a petizione o divisione di eredità e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione; per quelle relative alla rescissione della divisione ed alla garanzia delle quote, purché proposte entro un biennio dalla divisione; per quelle relative ai crediti verso il defunto o a legati dovuti dall’erede, purché proposte prima della divisione ed in ogni caso entro un biennio dall’apertura della successione; contro l’esecutore testamentario, purché proposte entro lo stesso termine; se la successione si è aperta all’estero, le stesse cause sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nel territorio italiano, o – in mancanza di questi – del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti (22: Foro per le cause ereditarie);
c) il foro della società, nel luogo dove questa ha la sua sede, per le cause tra soci, anche dopo lo scioglimento della società, purché la domanda sia proposta entro un biennio (23);
d) il foro del condominio, nel luogo dove si trovano i beni comuni, o la maggior parte di essi, per le cause tra condomini, anche dopo la divisione, purché la domanda sia proposta entro un biennio (23);
e) il foro della gestione, per le cause relative alla gestione di una tutela o di un’amministrazione patrimoniale conferita per legge o per provvedimento dell’autorità, nel luogo d’esercizio della tutela o dell’amministrazione (24: Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali);
f) il Codice della navigazione (590, 603) stabilisce alcuni fori esclusivi per le cause marittime;
Da ultimo, la legge ha istituito alcuni fori speciali esclusivi di carattere funzionale e perciò improrogabili (28: Foro stabilito per accordo delle parti), che sono i seguenti:
a) il foro erariale (o della pubblica amministrazione) per le cause in cui è parte un’amministrazione dello Stato; è competente il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie; quando poi l’Amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione o in cui si trova la cosa mobile od immobile oggetto della domanda. Queste regole si applicano solo nei processi davanti ai Tribunali ed alle Corti, mentre quando sono competenti i Giudici di pace, nei processi di esecuzione e fallimentari e per il forum haereditatis hanno vigore le norme comuni (25 [Foro della pubblica amministrazione] e 6-10 r. d. 1611/1933);
b) foro dell’esecuzione forzata su cose mobili od immobili è il luogo in cui le cose si trovano; dell’espropriazione forzata di crediti è il luogo dove risiede il terzo debitore; dell’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è il luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto (26: Foro dell’esecuzione forzata);
c) le opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi sono di competenza del giudice del luogo dell’esecuzione, salva la disposizione del 480 (Forma del precetto), comma III {«Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso»} (27: Foro relativo alle opposizioni all’esecuzione);
d) le azioni possessorie sono di competenza del giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato (21 [Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie], comma II);
e) inderogabile è anche il foro delle azioni cautelari, da stabilirsi in base agli articoli 669-ter ss.;
f) ed altresì inderogabile è il foro delle controversie individuali di lavoro, attribuite al Tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto o si trova l’azienda od una sua dipendenza (419, u.c.).
Va infine ricordato che la Corte d’appello alla quale deve essere richiesto il riconoscimento o l’esecuzione della sentenza straniera ai sensi del 67 l. 218/1995 è la Corte d’appello nel cui distretto la sentenza straniera deve avere attuazione; la Corte d’appello competente per l’exequatur della sentenza straniera, in àmbito comunitario europeo, ai sensi del 39 del Regolamento CE “Bruxelles I” 44/2001 è la Corte nel cui distretto ha il proprio domicilio il convenuto; la Corte d’appello competente per l’opposizione contro l’exequatur concesso alla sentenza straniera è la stessa Corte che ha concesso l’exequatur opposto; la Corte d’appello competente per le controversie previste dal 33, comma II, della legge antitrust deve essere individuata in base alle ordinarie norme di competenza per territorio.