Gli atti processuali disciplinati dagli art 121 e ss. c.p.c. si dividono in due categorie:

1) Gli atti di parte

2) Gli atti dell’ufficio giudiziario tra cui assumono particolare rilievo quelli del giudice cosiddetti Provvedimenti

Per quanto riguarda gli atti di parte va detto che la legge descrive dei modelli generali che si possono compiere a certi effetti e in determinate situazioni processuali ad es. la citazione, la comparsa di risposta, il ricorso, l’atto di impugnazione, l’atto di pignoramento etc. etc. La parte poi rifacendosi al modello generale lo riempie di contenuto che si adatta al caso concreto ad es. nel compilare l’atto di citazione l’attore avrà cura di individuare il giudice, la controparte, di descrivere l’episodio di vita che ha dato origine alla controversia, di formulare le sue richieste etc etc.

Naturalmente è ovvio che se l’atto concreto non corrisponde al modello fissato in astratto dalla legge esso non potrà essere preso in considerazione dal giudice il quale a seconda dei casi lo riterrà nullo, inefficace, inammissibile irricevibile. Se invece l’atto concreto è conforme al modello generale il giudice lo prenderà in considerazione salvo poi a valutarlo come fondato o infondato in base al suo intrinseco contenuto. Si è soliti dire al riguardo che la legge nel descrivere il modello generale fissa i requisiti di forma-contenuto dell’atto. Nel caso in cui la legge non preveda alcun modello gli atti possono essere compiuti in qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo.

Che questo requisito non s’identifichi con la forma nel senso tradizionale del termine risulta evidente dalla considerazione che una cosa è stabilire quale è il modello o lo schema dell’atto altro è stabilire come l’atto debba essere espresso o esteriorizzato ad es. in forma scritta o oralmente. E’ a questa forma (cioè a quella nel senso tradizionale del termine) che si riferisce l’art.121 c.p.c. quando stabilisce che gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo. Anche se questa norma sembra fissare il principio della libertà delle forme in realtà l’analisi della disciplina positiva ci mostra che la forma di solito prevista è quella scritta e che anche quando sia possibile la forma orale di essa deve essere conservata traccia scritta attraverso la redazione del processo verbale il quale finisce pertanto con l’essere una specie di forma sovrapposta e necessaria per inserire l’atto nel processo.

Al requisito della forma si ricollega anche la norma che fissa la necessità di fare uso della lingua italiana e che prevede le maniere per tradurre in lingua italiana le espressioni di chi non sa o non può servirsi di tale lingua. Va anche tenuto presente che nel nostro ordinamento forme sacramentali sono previste solo in determinati casi come ad es. nel caso del giuramento. Normalmente nella teoria degli atti di autonomia privata acquista rilievo il requisito della volontà inteso sia come volontarietà dell’atto sia come volontarietà degli effetti. Nel campo processuale invece poiché gli atti servono a mettere in moto e a far proseguire il meccanismo processuale fino all’emanazione del provvedimento finale essi di solito non hanno alcun effetto immediato sulla posizione delle parti hanno cioè solo valore induttivo per cui al legislatore interessa di regola solo che essi siano liberamente e consapevolmente manifestati.

Naturalmente nulla esclude che dal materiale processuale possano estrarsi degli atti dotati di particolare efficacia e cioè direttamente impegnativi per i soggetti che li compiono. Si pensi ad es. alla rinuncia all’impugnazione già proposta o alla confessione o al giuramento. In questi casi si è soliti dire che si è in presenza di atti causativi cioè di atti riguardo ai quali non dovrebbe poter essere esclusa a priori un’indagine sulla volontà. Sempre nel campo processuale gli elementi dell’oggetto e della causa dell’atto che hanno una notevole importanza nella disciplina degli atti negoziali di diritto privato vengono ridimensionati dato che l’oggetto finisce con l’essere assorbito dal requisito di forma-contenuto dell’atto mentre la causa diviene irrilevante dato che la legge nel predisporre i modelli o gli schemi degli atti ne rende tipica la loro funzione.

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