Litisconsorzio necessario
Per litisconsorzio s’intende la pluralità di parti nel processo. Esistono due tipi di litisconsorzio:
1) IL LITISCONSORZIO NECESSARIO
2) IL LITISCONSORZIO FACOLTATIVO
Il litisconsorzio necessario è disciplinato dall’art 102 c.p.c. il quale recita che se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo è promosso solo da alcune o contro alcune di esse il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito. L’idea che è alla base della disciplina del litisconsorzio necessario è che vi sono delle situazioni giuridiche sostanziali con pluralità di parti che sono inscindibili e cioè che vi sia una legittimazione ad agire necessariamente congiunta determinata dalla contitolarità del rapporto sostanziale per cui il giudice nel decidere deve necessariamente ascoltare tutti costoro ordinando l’integrazione del contraddittorio nel caso in cui uno di essi sia pretermesso si pensi ad es. al caso in cui un’appartenente ad una comunione di beni ne chieda lo scioglimento e chiami in giudizio solo alcuni dei comunisti. L’opinione prevalente è che la necessità del litisconsorzio sia da ricollegarsi alla causa petendi cioè al rapporto sostanziale che è alla base della domanda e che quindi sia il diritto positivo ad individuare i casi in cui l’integrazione del contraddittorio è presupposto necessario per la decisione di merito. Non può accogliersi pertanto l’opinione di coloro che ritengono che alla base della necessità del litisconsorzio vi sia il petitum cioè il risultato giuridico perseguito in giudizio con la conseguenza che l’integrità del contraddittorio s’impone solo se le parti vogliono una sentenza idonea a regolare compiutamente il rapporto giuridico controverso. La conferma di ciò è data dal fatto che se le parti non ottemperino all’ordine di integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice questi deve emanare una sentenza processuale con la quale dichiara di non poter decidere nel merito. Ci si è chiesti quale sia il regime della sentenza emessa a contraddittorio non integro. Al riguardo occorrere distinguere due casi
1) il caso in cui il contraddittorio non integro non emerge dalle allegazioni e dalle prove fornite dalle parti e che quindi non può essere rilevato d’ufficio dal giudice
2) il caso in cui il contraddittorio non integro emerge dalle allegazioni e dalle prove fornite dalle parti ma il giudice non vi abbia posto riparo
Nel primo caso deve ritenersi che la sentenza emanata pur essendo valida non può pregiudicare il rapporto realmente esistente per cui ciascuno dei litisconsorti può portare in giudizio la reale situazione senza bisogno di far caducare la sentenza. Nel secondo caso invece deve ritenersi che la sentenza emanata sia inutiler data cioè inefficace sia per chi ha partecipato al processo sia per il litisconsorte pretermesso (non passerebbe mai in giudicato). Per concludere va detto che se le parti non ottemperino all’ordine di integrazione del contraddittorio il processo si estingue. E’ questo l’unico caso in cui l’estinzione può essere dichiarata d’ufficio dal giudice dato che ex art 307 c.p.c. l’estinzione deve essere eccepita dalla parte interessata. La ragione della deroga è palese infatti in questo caso manca la parte che avrebbe dovuto sollevare l’eccezione.
Litisconsorzio facoltativo
A differenza del litisconsorzio necessario che si ha quando vi sia una causa unica inscindibile con più di due parti il litisconsorzio facoltativo si ha quando le cause sono molteplici o quando nel processo regolarmente instaurato tra le parti originarie si inserisce un terzo soggetto che vi abbia interesse. Il litisconsorzio facoltativo può essere:
1) Originario. Esso è disciplinato dall’art. 103 c.p.c.
2) Successivo. Esso non è disciplinato da una norma espressa ma dagli art 105 e ss. c.p.c. dedicati agli interventi
Il L.F.O. che è previsto e regolato dall’art. 103 c.p.c. si ha quando il processo nasce sin dall’inizio con più di due parti ma tale partecipazione plurima non è imposta dalla legge potendo le varie azioni essere decise anche separatamente. A base di tale litisconsorzio vi è un legame tra le cause che è dato:
1) dalla connessione per l’oggetto o per il titolo da cui dipendono cosiddetto Litisconsorzio facoltativo proprio
2) dal fatto che la decisione dipende totalmente o parzialmente dalla risoluzione di identiche questioni cosiddetto Litisconsorzio facoltativo improprio
Si pensi ad es. al caso di due o più persone che essendo trasportate su di un autoveicolo subiscono un sinistro e decidono di proporre un unico atto di citazione contro il responsabile del danno per ottenere il risarcimento (in questo caso la connessione è per il titolo cioè l’illecito prodotto all’atto del sinistro). Può anche darsi che il danneggiato chieda il risarcimento non solo al responsabile del danno ma anche al proprietario del veicolo (in questo caso la connessione è per l’oggetto cioè il risarcimento). Si pensi anche al caso in cui un gruppo di lavoratori sollevino nei confronti del datore identiche questioni deducendo particolari inadempienze (L.F. improprio). Poiché nel litisconsorzio facoltativo sia originario che successivo si trovano a convivere più cause fornite ciascuna di una propria individualità nel caso in cui sorgano delle complicazioni riguardanti alcune di esse il giudice può disporre sulla base di valutazioni di opportunità che le cause o alcune di esse procedano separatamente. Si pensi ad es. ad una rinunzia fatta da uno solo dei litisconsorti, o ad un eccezione di competenza sollevata da una sola parte o ad un fatto interruttivo che colpisca una sola parte etc. etc. Ci si è chiesti quale sia la disciplina delle prove in caso di litisconsorzio facoltativo. Al riguardo bisogna distinguere due casi:
1) quello in cui i fatti da accertare sono comuni a tutti i litisconsorti
2) quello in cui i fatti da accertare riguardino solo alcune delle cause cumulate
Nel primo caso va detto che una volta acquisita al processo la prova di tale fatto essa vale allo stesso modo per tutti per cui ciascuno dei litisconsorti può chiederne l’ammissione o attivarsi per l’assunzione. Nel secondo caso invece la prova potrà essere chiesta solo dalla parte interessata ed avrà effetto solo nei suoi confronti. Altro dubbio riguarda la disciplina di quelle prove che implicano il potere di disposizione del rapporto controverso. L’opinione prevalente al riguardo e che al litisconsorzio facoltativo non possono essere applicate le norme del c.c. previste per il litisconsorzio necessario le quali dispongono che la confessione ed il giuramento prestati solo da alcuni dei litisconsorti sono liberamente apprezzati dal giudice ma solo l’art 1305 c.c. il quale dispone che il giuramento prestato da un coobbligato solidale si estende agli altri soltanto in utilibus.
Cumulo necessario
La dottrina ha individuato tra i processi a litisconsorzio necessario e quelli a litisconsorzio facoltativo una categoria intermedia quella dei processi a cumulo necessario. Il caso più emblematico è quello delle impugnazioni avverso la medesima decisione assembleare le quali debbono essere istruite congiuntamente e decise in un’unica sentenza. In questa ed in altre ipotesi simili sembra che il legislatore abbia pensato ad una sorta di litisconsorzio necessario successivo nel senso che si ha l’esigenza del processo unitario soltanto nel caso in cui vi sia stata una pluralità di domande identiche da parte dei legittimati per cui il giudice non ha da porsi il problema dell’integrazione del contraddittorio.
Naturalmente è ovvio che in queste ipotesi il processo non può che proseguire unitariamente davanti allo stesso giudice per evitare che vi siano decisioni da parte di giudici diversi che siano tra loro contrastanti. Si può solo ipotizzare che una o più delle parti originarie rinunzino alla domanda nel qual caso se vi è l’accettazione delle altre parti il processo avrà fine nei lori confronti. Per quanto riguarda poi i problemi probatori va chiarito che in caso di cumulo necessario:
1) il litisconsorte potrà validamente giurare o confessare solo se sia in grado di disporre da solo del diritto controverso e destinatario della confessione sarà solo l’avversario.
2) il deferimento del giuramento dovrà a pena d’inammissibilità essere effettuato da tutti o a tutti i litisconsorti se questi siano in grado di disporre del diritto solo congiuntamente. L’eventuale prestazione del giuramento fatta solo da alcuni dei litisconsorti sarà liberamente valutata dal giudice.