Ogni qualvolta venga proposta una domanda giudiziale il giudice prima ancora di stabilire se sia o meno fondata la domanda deve chiedersi se il provvedimento possa essere concesso a favore dell’attore e contro il convenuto. Se a tale quesito il giudice dia una risposta positiva si dirà che la domanda è stata proposta da persona legittimata attivamente e contro persona legittimata passivamente.
La legittimazione attiva è dunque la coincidenza tra chi propone la domanda in nome proprio e colui che nella domanda è affermato come titolare del diritto mentre la legittimazione passiva è la coincidenza tra colui contro il quale è proposta la domanda e colui che nella domanda è affermato come soggetto passivo del diritto o come violatore di quel diritto. Di solito non si pone il problema di distinguere tra legittimazione ad agire ed esistenza del diritto perché chi propone la domanda assume anche di essere titolare del diritto ed assume altresì che colui contro il quale la domanda è proposta è il titolare della posizione giuridica passiva e poiché nel nostro ordinamento vige il principio della normale correlazione tra titolarità dell’azione e titolarità del diritto ciò basta per dire che l’attore è il legittimato attivo e il convenuto il legittimato passivo. In pratica il problema sorge quando la legge ammette all’azione soggetti diversi dai titolari del diritto sostanziale nonché quando dovendosi svolgere il processo tra più persone si deve stabilire se sono presenti tutti i soggetti legittimati.
Al riguardo l’art. 81 c.p.c. recita che fuori dai casi espressamente previsti dalla legge nessuno può far valere nel processo in nome proprio diritti altrui mentre l’art. 102 c.p.c. recita che se il processo nelle ipotesi di litisconsorzio necessario è promosso solo da alcuni o contro alcuni dei litisconsorti il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi.
Dalla prima di queste disposizioni si desume che normalmente può agire in giudizio solo chi assume di essere titolare della situazione sostanziale che si vuole tutelare nel processo e che le ipotesi in cui l’azione può essere promossa da chi non assume di essere il titolare del diritto azionato sono eccezionali (si tratta delle ipotesi di cosiddetta Sostituzione processale).
Dalla seconda di queste disposizioni si ricava invece che il giudice non può pronunciarsi sul merito della causa se non sia stato convenuto in giudizio il destinatario o nel litisconsorzio i destinatari del provvedimento giudiziale.
Il problema della legittimazione coincide dunque con quello dei destinatari provvedimento giudiziale e non riguarda il merito. E’ infatti possibile che il giudice rigetti la domanda per difetto di legittimazione attiva o passiva senza scendere all’esame del merito con la conseguenza che la domanda potrà essere proposta da o contro il vero legittimato.